COUPON STRIPPING DEI TITOLI DI STATO ITALIANI
In Italia, le operazioni di coupon stripping e di successiva
ricostituzione possono avere per oggetto titoli di Stato con cedola a tasso
fisso (BTP) o indicizzati
all’inflazione dell’area euro con esclusione dei prodotti a base di tabacco
(BTP€i),
non rimborsabili anticipatamente e depositati presso il sistema di gestione
accentrata dei titoli di Stato.
La norma di riferimento è il Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze 28 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8
gennaio 2008.
DEFINIZIONI
Il mantello è il valore di rimborso del titolo a
scadenza privato delle componenti cedolari; per i titoli indicizzati
all’inflazione, per “mantello” si intende il valore di rimborso del titolo a
scadenza privato delle componenti cedolari e al netto della componente
indicizzata all’inflazione.
Le componenti cedolari (dette anche Coupon
Strips e Coupon iStripsnel caso di cedole provenienti
da titoli legati all’inflazione) sono le cedole rappresentative degli interessi
pagabili sul titolo.
La componente indicizzata all’inflazione (detta
anche Uplift) è la parte del valore di rimborso dei titoli indicizzati
all’inflazione dovuta all’inflazione maturata tra la data di godimento e la data
di scadenza del titolo; in caso di deflazione essa ha valore nullo e quindi non
può mai assumere un valore negativo.
Il coupon stripping è l’operazione di separazione
delle componenti cedolari dal mantello del titolo (ovvero il valore facciale di
rimborso del titolo) e, nel caso dei titoli indicizzati all’inflazione, anche
della componente indicizzata all’inflazione.
La ricostituzione del titolo è l'operazione di
riunione del mantello con le componenti cedolari già separate, anche se
originate da titoli diversi, al fine di ottenere nuovi titoli; per i titoli
indicizzati all’inflazione la ricostituzione del titolo prevede anche la
riunione della componente indicizzata all’inflazione.
L’ inflazione di riferimento è il livello
dell’indice dei prezzi al consumo di riferimento, applicabile a una certa data,
calcolato ai sensi dei decreti
di emissione dei titoli di Stato indicizzati all’inflazione.
Il coefficiente di rettifica è il rapporto tra 100
e l’inflazione di riferimento alla data di godimento originaria del titolo
(indice o inflazione base).
Il “tasso reale annuo” è il tasso cedolare base annuo,
definito ai sensi dei decreti di emissione dei titoli di Stato indicizzati
all’inflazione.
A COSA SERVE UN’OPERAZIONE DI STRIPPING?
Un titolo con cedola nella sua forma originaria garantisce all’investitore un
flusso di pagamenti costituito dalle cedole, che maturano nel periodo compreso
tra l’acquisto e la vendita e/o scadenza del titolo, e dal rimborso del titolo
alla scadenza; quest’ultimo, nel caso dei titoli indicizzati all’inflazione, è
dato dal valore facciale più l’Uplift.
Con l’operazione di coupon stripping è possibile dividere un titolo con
cedola in nuovi titoli zero coupon, ovverosia, originare un certo numero di
nuovi titoli zero coupon da un unico titolo con cedole:pertanto, ogni singola
cedola, il mantello e, nel caso di titoli indicizzati all’inflazione,
l’Uplift, diventano titoli negoziabili separatamente.
Un investitore che, per esempio, sia interessato ad avere in portafoglio un
titolo di Stato con una specifica scadenza futura (ad esempio 1° febbraio 2018),
ma non al flusso cedolare intermedio, può acquistare sul mercato componenti
strippate (pertanto zero coupon) con quella data di scadenza (mantello del
BTP 1° febbraio 2018 e/o
Strips con scadenza 1° febbraio 2018, provenienti dai BTP con ciclo cedolare
febbraio/agosto e scadenza uguale o successiva al 1° febbraio 2018).
Analogamente può richiedere lo stripping del BTP 1° febbraio 2018,
mantenere solo il mantello (e l’ultima componente cedolare) e vendere sul
mercato le altre componenti originate della separazione.
COME EFFETTUARE OPERAZIONI DI SEPARAZIONE E RICOSTITUZIONE DEI
TITOLI DI STATO
Le operazioni di separazione e ricostituzione dei titoli di Stato possono
essere richieste alla Monte Titoli S.p.A. da tutti i soggetti che hanno un
conto presso la sua gestione accentrata (invio di un messaggio su Rete Nazionale
Interbancaria 7A7 per la separazione e 7A8 per la ricostituzione) nei
confronti dei quali non si applica l’imposta sostitutiva prevista dal decreto
legislativo n. 239 del 1° aprile 1996 (i cosiddetti
soggetti lordisti, si veda oltre la parte dedicata al trattamento fiscale del
coupon stripping).
Ai sensi del citato Decreto
Ministeriale del 28 dicembre 2007 :
- ciascuna operazione di separazione e ricostituzione è ammessa per un
importo nominale pari o multiplo di 1.000.000 Euro;
- il taglio minimo dei titoli risultanti dall’operazione di separazione è
pari a:
- 1.000 Euro di capitale nominale per il mantello e per la
componente indicizzata all’inflazione
- un centesimo di Euro per la componente cedolare
- i lotti minimi di negoziazione sui mercati all’ingrosso per i titoli
risultanti dalle operazioni di separazione sono pari a:
- 500.000Euro per il mantello e per la componente
indicizzata all’inflazione
- 100.000Euro per le componenti cedolari.
COME AVVENGONO LE OPERAZIONI DI SEPARAZIONE E
RICOSTITUZIONE?
Le operazioni di coupon stripping e ricostituzione avvengono mediante
annotazioni contabili, su richiesta dei soggetti aderenti al sistema di gestione
accentrata dei titoli di Stato.
Ciascun titolo risultante dalle operazioni di separazione rappresenta un
autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all’interno del
sistema di gestione centralizzata dei titoli di Stato [1].
Fungibilità delle cedole
Le componenti cedolari aventi la medesima scadenza, originate dalla
separazione di uno stesso titolo o di titoli diversi, sono tra loro
fungibili, sono pertanto individuate da uno stesso codice
ISIN
(zero coupon con valore di rimborso di un centesimo), indipendentemente dal
titolo da cui provengono.
Le componenti cedolari dei titoli indicizzati all’inflazione non sono
fungibili con le componenti cedolari dei titoli nominali.
Quando si effettua lo stripping di titoli indicizzati all’inflazione, per
rendere fungibili le componenti cedolari con stessa scadenza ma provenienti da
titoli diversi e con inflazione base differente, occorre procedere ad un
meccanismo di aggiustamento: il cosiddetto “valore aggiustato” è ottenuto
moltiplicando la cedola semestrale reale per il coefficiente di rettifica (si
veda sopra il paragrafo relativo alle definizioni). Al momento della
ricostituzione del titolo e/o alla maturazione delle cedole, la coerenza dei
flussi di cassa di componenti cedolari con stessa scadenza ma con diversa
inflazione di riferimento iniziale (indice base) è ottenuta moltiplicando
l’importo nominale della componente cedolare per l’indice di riferimento alla
data di regolamento diviso per 100.
Si riassume di seguito il meccanismo di aggiustamento applicato ai BTP indicizzati all’inflazione
(BTP€i) al
momento della richiesta di separazione:
C = tasso cedolare reale annuo
TM = importo nominale del lotto minimo strippabile
€1.000.000.
P = importo nominale strippato
(multiplo del lotto minimo strippabile)
Base = Indice HICP ex tabacco dell’area
dell’euro alla data di godimento del titolo (inflazione di riferimento iniziale
o indice base)
Coeff.R= Coefficiente di rettifica = 100/Base
VA = “valore aggiustato” delle componenti cedolari
strippate (iStrips) =
Arrotonda(Arrotonda(C/2*TM*Coeff.R;10)*P/1.000.000;2)
Pagamento delle componenti cedolari Coupon iStrips
Al momento della maturazione delle cedole, l’importo pagato è calcolato
moltiplicando il “valore aggiustato” delle componenti cedolari per l’indice
HICP ex-tobacco
alla data di regolamento della cedola diviso per 100.
Rimborso a scadenza delle componenti separate
La componente fissa viene rimborsata alla pari.
La componente indicizzata Uplift viene rimborsata moltiplicando il
valore nominale per il valore massimo tra 0 e il Coefficiente
di Indicizzazione alla data di scadenza - 1.
ASPETTI FISCALI
Ciascun titolo derivante dalle operazioni di stripping rappresenta un
autonomo titolo di Stato e ha circolazione solo all’interno del sistema di
gestione accentrata: alle singole componenti separate, pertanto, si
applicano le disposizioni fiscali del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e successive modificazioni e integrazioni [2].
Dal momento che le operazioni di separazione e ricostituzione di titoli di
Stato, ammesse per un importo pari o multiplo di 1.000.000 di euro, possono
essere effettuate solo da soggetti nei confronti dei quali non si applica
l’imposta sostitutiva (come da art. 2 comma 3 del
nuovo decreto), si fa presente che con riferimento ai titoli di Stato
dematerializzati permane l’applicazione dell’ordinario regime di cui al decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239, anche qualora le
parti originariamente componenti il titolo siano state separate, a condizione
che queste ultime siano immesse, senza soluzione di continuità, in depositi
costituiti presso intermediari autorizzati – tenuti alle eventuale applicazione
dell’imposta sostitutiva di cui al predetto decreto (ove ne ricorrano le
condizioni) – e continuativamente intestati a soggetti “lordisti”, residenti e
non residenti.
In sintesi, nel caso dei soggetti lordisti che detengono un conto presso la
gestione accentrata e a condizione che le componenti separate siano immesse,
senza soluzione di continuità, in depositi costituiti presso intermediari
autorizzati, alle negoziazioni di titoli originati da operazioni di separazione
tra codesti soggetti non si applica l’imposta sostitutiva di cui
all’art. 2 del citato decreto legislativo
239/96. Invece, per tutti gli altri casi e per i soggetti “nettisti”,
che possono acquistare componenti separate una volta che siano state originate
da un “operatore lordista”, si applica il trattamento fiscale previsto secondo
le indicazioni fornite dalla circolare n. 306/E del
23-12-1996