Regolamento della
Biblioteca e ufficio di documentazione
del Dipartimento del Tesoro
Art.
1
- Preambolo
Art.
2
- Funzioni
Art.
3
-
Ammissione del Pubblico alla Biblioteca
Art.
4
- Consultazione del materiale bibliografico, emerografico ed elettronico.
Art.
5
- Prestito
Art.
6
- Prestito interbibliotecario
Art.
7
-
Riproduzione
di documenti
Art.
8
-
Proposte di acquisto o doni
Art.
9
- Documentazione di fonte pubblica
Art.
10
-
Opere smarrite, sottratte o difettose
Art.
11
-
Opere in dotazione
Art.
12
-
Responsabilità e sanzioni
Art.
13
-
Chiusura e revisione delle raccolte
Art.
14
-
Gestione dei servizi e reperimento delle informazioni
Art.
15
-
Trattamento dei dati personali
Art.
16
-
Entrata in vigore del Regolamento e normativa applicabile
Art. 1
Preambolo
La Biblioteca
e ufficio di documentazione del Dipartimento del Tesoro è specializzata in ambito economico-giuridico ed ha come missione fondamentale quella di fornire la documentazione bibliografica e legislativa a sostegno dell'attività del Dipartimento stesso.
Art. 2
Funzioni
Le funzioni di Direttore della Biblioteca del Dipartimento del Tesoro sono svolte dal Dirigente dell'Ufficio cui il servizio stesso è affidato.
La biblioteca in particolare:
·
cura la raccolta e la conservazione delle pubblicazioni ufficiali del Dipartimento del Tesoro;
·
aggiorna il proprio OPAC (On Line Public Access Catalogue) sul sito Internet del Ministero e cura la relativa
realizzazione della Intranet;
·
assicura, con lo sviluppo del patrimonio bibliografico ed emerografico, l'aggiornamento scientifico del materiale di consultazione fondamentale in materia giuridica ed economica;
·
redige cataloghi e bibliografie speciali, effettuando studi e ricerche specialistiche nell'ambito delle competenze istituzionali del Dipartimento stesso;
·
garantisce l'orientamento nella fruizione dei propri servizi e l'assistenza nella ricerca bibliografica;
·
cura i rapporti con le altre istituzioni bibliotecarie interne ed esterne della medesima area scientifica, facendosi anche promotrice di eventi.
Art. 3
Accesso alla Biblioteca
L'accesso alla biblioteca è consentito:
-
ai dipendenti degli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze che lavorano nel palazzo;
-
a studiosi e a laureandi che effettuino ricerche relative a tematiche connesse alle competenze del Dipartimento.
In quest'ultimo caso verranno ricevuti previo appuntamento e/o lettera di presentazione.
L'orario di apertura è
dalle ore 9 alle ore 17,30 dal lunedì al giovedì e
dalle ore 9 alle ore 13,30 il venerdì.
L'utente ha l'obbligo di depositare borse, cartelle ed altri oggetti negli appositi armadietti.
Art. 4
Consultazione del materiale bibliografico, emerografico ed elettronico.
1.
Gli utenti sono ammessi alla consultazione del materiale bibliografico ed emerografico della biblioteca.
2.
Gli utenti possono accedere alla sala di consultazione direttamente senza limiti di consultazioni temporanee.
3.
È consentito l'accesso diretto alle scaffalature per la ricerca dei volumi.
4.
È assicurata la fruibilità del materiale conservato nei magazzini e rintracciabile nei cataloghi, nel rispetto dei tempi tecnici di prelievo.
5.
Prima di uscire dalla Biblioteca gli utenti
devono riconsegnare il materiale preso in consultazione.
6.
In biblioteca sono presenti tre postazioni, che compatibilmente con le esigenze d'ufficio, sono disponibili per la consultazione di strumenti in formato elettronico (Internet, Banche Dati on line, DVD, etc.).
Art. 5
Prestito
1.
Accedono al prestito gli utenti istituzionali ubicati nel Palazzo di via XX Settembre. Possono inoltre essere ammessi al prestito coloro che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato con il Ministero, per il tempo e la durata del rapporto. Altre richieste possono essere prese in
considerazione dal Direttore della Biblioteca.
2.
le pubblicazioni sono prese in prestito personalmente dagli utenti di cui al precedente comma. A tal fine occorre iscriversi nell'elenco dei lettori, esibendo un documento di identità valido e il codice fiscale.
3.
Possono essere presi in prestito fino a tre volumi delle sale di consultazione contemporaneamente per 1 mese; il prestito è rinnovabile per un altro mese. Le riviste possono essere prese in prestito fino a tre per 5 giorni. È
consentito anche il prestito giornaliero per consultazione breve.
4.
Sono esclusi dal prestito:
-
i libri rari e di pregio;
-
i quotidiani;
-
manuali e codici (di cui ne esista solo un esemplare);
-
la documentazione di fonte pubblica,
-
le opere di consultazione;
-
le pubblicazioni a fogli mobili;
-
gli atlanti, le carte geografiche e topografiche;
-
le pubblicazioni su supporto digitale.
Art. 6
Prestito interbibliotecario
1.
La Biblioteca
ammette al prestito
le biblioteche "Paolo Baffi" della Banca d'Italia e quelle dislocate nel palazzo di via XX Settembre.
2.
Restano esclusi da tale prestito i documenti elencati al comma 4 dell'Art. 5.
3.
Il servizio di document delivery viene invece effettuato in regime di reciproca gratuità con tutte le biblioteche dell'Associazione ESSPER. Non sono ammesse richieste a titolo personale.
Art. 7
Riproduzione
di documenti
La fotoriproduzione di documenti posseduti dalla Biblioteca è consentita previa autorizzazione e nel rispetto delle leggi vigenti.
Art. 8
Proposte di acquisto o doni
1.
È facoltà degli utenti istituzionali di proporre l'acquisto di materiale bibliografico da integrare nelle raccolte della Biblioteca;
2.
La Biblioteca
può accettare materiale bibliografico in dono;
3.
La Biblioteca
sollecita funzionari e dirigenti a donare alla stessa un esemplare delle pubblicazioni di cui sono autori
e che si riferiscano alle attività del Dipartimento, specialmente se stampate su monografie e riviste non possedute dalla Biblioteca;
4.
La Biblioteca
si riserva di valutare le proposte di acquisto e il materiale bibliografico in dono in funzione della fisionomia delle collezioni e delle proprie finalità istituzionali.
Art. 9
Documentazione di fonte pubblica
Le singole direzioni sono tenute a trasmettere alla Biblioteca del Dipartimento tutte le pubblicazioni ufficiali periodiche e monografiche in duplice copia, siano esse cartacee o su supporto elettronico, ad esclusione del materiale già posseduto dalla Biblioteca.
Art. 10
Opere smarrite, sottratte o difettose
Il personale della Biblioteca ha l'obbligo di informare il Direttore di qualunque sottrazione, smarrimento o difetto delle pubblicazioni della Biblioteca.
Le opere smarrite, sottratte o difettose potranno essere riacquistate a cura della biblioteca, fermo restando l'obbligo, per il Direttore della Biblioteca, di accertare eventuali responsabilità ai sensi
dell'art. 16.
Art. 11
Opere in dotazione
In caso di particolari esigenze di servizio segnalate e documentate dai Dirigenti Generali del Dipartimento del Tesoro, il Direttore della Biblioteca può assegnare in dotazione agli Uffici alcune pubblicazioni (di norma fino a 2), che siano di esclusivo interesse dell'Ufficio stesso.
Art. 12
Responsabilità e sanzioni
L'utente che ottiene in prestito pubblicazioni della Biblioteca ne risponde personalmente.
In caso di smarrimento, danneggiamento o sottrazione del volume ricevuto in prestito, il Direttore della Biblioteca valuterà il danno subito e fisserà le eventuali modalità per il reintegro, denunciando il fatto alle Autorità competenti qualora ravvisi una responsabilità dell'utente.
In caso di ritardo nella restituzione delle pubblicazioni ricevute in prestito, all'utente è rivolta una nota di sollecito. L'utente stesso è escluso dal prestito fino a restituzione avvenuta.
Trascorsi trenta giorni dalla ricezione della nota di sollecito, senza che sia stata restituita l'opera, l'utente inadempiente è escluso dalla frequenza della Biblioteca, ove non sussistano motivi ostativi indipendenti dalla volontà personale, ed il fatto è denunciato alle Autorità competenti.
Art. 13
Chiusura e revisione delle raccolte
La Biblioteca
resta chiusa al pubblico per inventario e revisione delle raccolte almeno una volta l'anno e per non meno di venti giorni, in date da stabilirsi.
Art. 14
Gestione dei servizi e reperimento delle informazioni
Le tecnologie informatiche sono utilizzate dalla Biblioteca del DT per la gestione dei propri servizi, nonché per consentire agli utenti il reperimento delle informazioni tramite l'accesso alle banche dati con cui essa è in collegamento.
Art. 15
Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali degli utenti della biblioteca, acquisiti nel programma di gestione bibliografica
Sebina/Produx
è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, previsti dalla L. 675 del 31 dicembre 1996. Il trattamento effettuato ha la finalità di garantire:
-
una più efficace organizzazione del servizio di prestito;
-
la stampa di eventuali statistiche.
Il trattamento viene effettuato con l'immissione di alcuni dati personali
non sensibili
nel programma (dati anagrafici, residenza ed eventuale altro recapito, telefono, ufficio di appartenenza, estremi di un documento di riconoscimento, etc.). I dati non sono comunicati ad altri soggetti, se non chiedendo espressamente il consenso dell'utente.
Art. 16
Normativa applicabile
Il presente Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione
sul sito Internet e sostituisce in tutto e per tutto quello precedente.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni per le Biblioteche pubbliche statali.
Roma 30/01/2007