1. Ai sensi della legge 17 agosto 2005
n. 166, e del relativo Regolamento di attuazione, adottato con Decreto 30 aprile 2007
n. 112, nonché dell´
Art. 2 comma154 della legge 24 novembre 2006,
n. 286, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto legge 3 ottobre 2006,
n. 262, l´ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento svolge i seguenti compiti:
A) analisi e monitoraggio dei dati tecnici e statistici e delle informazioni concernenti la falsificazione dell´Euro, per le finalità di cui al Regolamento (
CE )
n. 1338/2001 del Consiglio del 21 giugno 2001 e per le valutazioni dell´impatto economico; raccordo con le autorità nazionali ed estere competenti in materia di falsificazione dell´Euro;
B) prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo;
C) promozione e coordinamento di iniziative di formazione, comunitarie e nazionali, sulla falsificazione dell´Euro; formazione specialistica agli operatori per la prevenzione delle frodi sulle carte di pagamento e sugli strumenti attraverso i quali viene erogato il credito al consumo.
2. Ai fini organizzativi, l´Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento si articola nelle seguenti aree: Euro; Carte di pagamento; Credito al consumo; Formazione.
3. Alle dipendenze funzionali del direttore dell´Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento opera personale della Guardia di Finanza, a cui è preposto un ufficiale.