Introduzione sezione Commissione per il riordino della RGE

Commissione per il riordino della RGE

La Commissione per il riordino della RGE, prevista dalla L. 7 aprile 2011 n.39, (composta da 2 esperti in discipline economiche, da 2 rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze e da 2 rappresentanti dell’ISTAT) ha suggerito la completa ricollocazione dei contenuti della RGE in pubblicazioni già esistenti, con l’eliminazione dell’obbligo di presentazione del documento a partire dall’anno 2012 nell’ambito di una razionalizzazione delle procedure. In alternativa e nei limiti del mandato conferitole, la Commissione ha proposto una più sintetica articolazione del documento (in due volumi), da presentare in un’unica edizione ad aprile, come previsto dalla legge 39/ del 2011. Per la RGE del 2010 il termine di presentazione viene fatto slittare a settembre 2011.

La proposta della Commissione volta all’abolizione della RGE è motivata dal fatto che la disponibilità di informazioni da parte delle amministrazioni pubbliche e dell’ISTAT è fortemente aumentata nel corso degli anni e dal fatto che sono previsti numerosi rapporti settoriali in allegato al DEF. Più in particolare, la Commissione ha rilevato la presenza di analisi macroeconomiche e di finanza pubblica relative all’anno di consuntivo nel DEF (presentato dal Governo alle Camere entro il 10 aprile), nel Rapporto Annuale sulla situazione del Paese pubblicato dall’ISTAT nel mese di maggio e nella Relazione Annuale pubblicata nello stesso mese dalla Banca d’Italia.

Inoltre, diverse Amministrazioni ed enti provvedono a pubblicare Rapporti o Relazioni su temi di specifica competenza. E’ opportuno ricordare che in allegato al DEF sono presentati gli allegati settoriali relativi: ad interventi nelle aree sottoutilizzate (di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico); al programma di realizzazione delle infrastrutture di preminente interesse nazionale (di competenza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come previsto dall’articolo 1, c. 1 della L. 21 dicembre 2001 n.443); allo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra e sui relativi indirizzi (di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare); alle risorse destinate alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, in relazione al bilancio dello Stato.

E’ inoltre prevista la presentazione entro il 10 aprile (in allegato al DEF), da parte del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di una relazione sui risparmi conseguiti negli acquisti della PA (Legge Finanziaria 2008, art. 2 cc. 569-574) e, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico d’intesa con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di una relazione del Governo sugli interventi a favore delle attività produttive adottati nell’anno precedente con una scadenza analoga (entro aprile secondo l’articolo 1, c. 1 della L. 7 agosto 1997 n. 266 e art. 10 del D. Lgs. 123 del 1998).

Quale contenuti tipici e di rilievo della RGE, si segnalano le informazioni concernenti la spesa sanitaria, la cui pubblicazione è richiesta espressamente dall’art.19-quinquies del D. Lgs. 502 del 1992 e s.m.i. Tali informazioni sono richieste dalla Corte dei Conti nel giudizio di parificazione del rendiconto, orientativamente nel mese di giugno.

Conenuti Correlati