Introduzione sezione Siria

Siria

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Le misure sanzionatorie nei confronti della Siria

Il 10 maggio 2011 è stato pubblicato il regolamento del Consiglio dell’Unione Europea (UE) n. 442/2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria, e che ha determinato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti, posseduti o controllati dalle persone fisiche e giuridiche o da altre entità ed organismi elencati nelle liste al medesimo allegate.

Tale regolamento è stato successivamente abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 36/2012, che ha introdotto importanti modifiche, tra le quali: ulteriori restrizioni nel settore oil & gas, embargo sulle armi e sulle attrezzature per la repressione interna, divieto di fornire assistenza finanziaria in favore del regime, divieto di consegnare banconote e monete siriane alla Banca centrale della Siria (BCS), embargo sulle forniture di apparecchiature e software in grado di controllare e intercettare le comunicazioni telefoniche e informatiche. Inoltre ha previsto, al fine di evitare rischi di aggiramento del già deliberato listing della Commercial Bank of Syria, un ampliamento del listing dei soggetti e delle entità del settore bancario considerate strumentali alla politica repressiva del regime.

In particolare, si segnala che con il regolamento 1244/2011 è stato ampliato il numero dei soggetti listati, tra i quali la joint venture della General Petroleum Corporation (GPC), e che con il regolamento (UE) n. 168/2012 l’Unione Europea ha inasprito ulteriormente le sanzioni attraverso il congelamento dei fondi e il divieto di transazioni finanziarie dirette nei riguardi della Banca centrale della Siria, e la designazione di alcuni Ministri del Governo siriano.

Inoltre, il regolamento (UE) n. 697/2013 ha apportato ulteriori modifiche al regolamento (UE) n. 36/2012. Per quanto riguarda le misure finanziarie, si evidenzia il nuovo articolo 25bis sulla base del quale le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni previste, l'apertura di un nuovo conto bancario, di un nuovo ufficio di rappresentanza o di una nuova succursale o controllata in deroga alle disposizioni dell’articolo 25.

Con il regolamento (UE) n. 124/2014, si modifica quindi l’art. 16 del regolamento (UE) n. 36/2012 che disciplina le ipotesi tassative in cui le competenti autorità degli Stati membri, per l’Italia il Comitato di sicurezza finanziaria (Csf) possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche congelate.

Il regolamento (UE) n. 827 del Consiglio dell’Unione Europea ha modificato il regolamento n. 36/2012 alla lettera a) dell’articolo 11quater, paragrafo 2. In particolare il 12 febbraio 2015 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione ONU 2199(2015), il cui paragrafo 17 vieta il commercio di beni culturali e altri oggetti siriani rimossi illegalmente dalla Siria dal 15 marzo 2011. Il 28 maggio 2015 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato la decisione 2015/837/PESC per allineare il sistema alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite 2199 (2015), applicando detta decisione agli oggetti rimossi illegalmente dalla Siria dal 15 marzo 2011.

 

NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA

Regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento (UE) n. 442/2011

Modificato o attuato da altri regolamenti, consultabili selezionando il link sotto riportato:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/LKD/?uri=CELEX:32012R0036&qid=1435750997963

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