Introduzione sezione Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
Contrasto al Finanziamento del Terrorismo
Il quadro normativo internazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo è caratterizzato dalle misure dettate dalla Convenzione internazionale contro il finanziamento del terrorismo dell’8 dicembre 1999, dalle risoluzioni adottate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite ai sensi del capitolo VII della Carta, dalla normativa comunitaria e dalle raccomandazioni del Gafi-Fatf.
Le misure restrittive si sostanziano nel congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenute da persone fisiche e giuridiche, gruppi ed entità specificamente individuati dalle Nazioni unite e dall’Unione europea (soggetti “designati”); tali misure, impiegate anche per contrastare l’attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, trovano fondamento normativo nel d.lgs. 109/2007.
In Italia spetta, dunque, al Comitato di sicurezza finanziaria (Csf), presieduto dal Direttore Generale del Tesoro, monitorare l’attuazione delle misure di congelamento, rilasciare deroghe al congelamento, nonché proporre agli organi competenti delle Nazioni unite e dell’Unione europea i nomi di soggetti o entità sospettati di terrorismo ai fini della loro designazione.
Misure di congelamento (Al-Qaeda e Talebani)
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1267(1999) impone l’adozione di misure di congelamento nei confronti di soggetti ed entità associati o appartenenti ad Al-Qaeda ed ai talebani individuati dal Comitato sanzioni 1267 in apposita lista (poi scissa in due liste separate, Al-Qaeda e talebani, con le risoluzioni 1988(2011) e 1989(2011), sulla base di proposte di designazione provenienti dagli Stati membri, e prevedendo temperamenti ed esenzioni alle misure stesse.
L’Unione Europea ha dato attuazione a tali risoluzioni con la posizione comune 2002/402/Pesc ed il regolamento (Ce) n. 881/2002, recependo la lista dei sospetti terroristi già decisa dalle Nazioni unite. La Commissione europea ha predisposto una propria lista consolidata Financial security database (Fsd) di tutti gli individui e le organizzazioni attualmente soggetti a sanzioni finanziarie internazionali in Europa.
Inoltre, la risoluzione 2170(2014) , seguita dalle risoluzioni 2178(2014) , e 2199(2015) , condanna le violenze e le atrocità compiute dall’Islamic State in Iraq and the Levant (Isil) e da Al-Nusra Front (Anf). Nella sezione relativa alle sanzioni, si osserva che l’Isil è uno “splinter group of Al-Qaida” e si ricorda che Isil e Anf sono inclusi nella “Al-Qaida sanctions list ” e quindi ad essi sono applicate le misure di congelamento ed il conseguente divieto di messa a disposizione di fondi e risorse economiche.
Infine, la risoluzione 2133(2014) , richiamando gli obblighi degli stati membri di prevenire e contrastare gli atti di finanziamento del terrorismo, condanna apertamente l’uso del rapimento, anche a scopo di pagamento del riscatto di cui, direttamente o indirettamente, possano beneficiare i terroristi. La risoluzione 2161(2014), estende le misure di congelamento da essa previste ai pagamenti di riscatto effettuato da soggetti, individui o entità collegati ad Al-Qaeda, indipendentemente dalle modalità e dai soggetti che effettuano tale pagamento. La citata risoluzione 2161 (2014) riconosce anche la necessità per gli stati membri di prevenire l’abuso delle associazioni non governative, no-profit e delle organizzazioni caritatevoli da parte di terroristi e associazioni terroristiche.
Misure di congelamento “generali”
La risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite 1373(2001), prevede un generale obbligo di congelamento dei fondi appartenenti a terroristi, a prescindere dalla matrice ideologica o dall’ambito territoriale dell’azione terroristica, rimettendo, a differenza della risoluzione 1267(1999), ai singoli stati il potere di individuare individui ed entità destinatari delle misure di contrasto al terrorismo. Il Comitato istituito dalla risoluzione, il Counter terrorism committee , non ha il potere di formulare liste di presunti terroristi, ma di controllare l’attuazione della risoluzione sulla base di rapporti periodici che gli Stati sono tenuti a fornire al Comitato stesso.
L’Unione europea ha dato attuazione alla Unscr 1373(2001) con la Posizione comune 931/2001/Pesc successivamente modificata, ed il conseguente regolamento (CE) n. 2580/2001, prevedendo l’applicazione delle misure di congelamento ad una lista di soggetti ed entità individuati ad unanimità dal Consiglio dell’Unione europea sulla base di proposte dei singoli stati membri.
Conenuti Correlati
- Communique No Money for Terror 26 April 2018 (Paris) (PDF - 539 KB)
- FATF High level principles and Objectives March 2018 (PDF - 1920 KB)
- FATF Guidance on Proliferation Financing Feb 2018 (PDF - 1172 KB)
- FATF Actions taken under the 2016 counter Feb 2018 (PDF - 277 KB)
- FATF Financing Recruitment for Terrorism Jan 2018 (PDF - 980 KB)
- Counter-ISIL Finance Group-FACT SHEET April 7-8, 2016 (PDF - 27 KB)
- FATF - Consolidated Terrorist - Financing Strategy Feb 2016 (PDF - 209 KB)
- European Commission - Action Plan on TF February 2016 (PDF - 137 KB)
- FATF Public Statement Feb 2016 (PDF - 242 KB)
- FATF-CIFG Communiqué 14 Feb 2016 (PDF - 132 KB)
- Terrorist Financing FATF Strategy 2015 (PDF - 401 KB)
- TF FATF Report to the G20 - Terrorist financing actions taken by FATF 16 Nov 2015 (PDF - 302 KB)
- G20 Statement on the Fight Against Terrorism 16 Nov 2015 (PDF - 200 KB)
- Emerging Terrorist Financing Risks (PDF - 1240 KB)
- FATF _ FINANCING OF THE TERRORIST ORGANISATION ISIL Feb 2015 (PDF - 759 KB)