Risposte

  • Perché è vietato l'utilizzo di assegni senza la clausola di non trasferibilità per importi pari o superiori a 1.000 euro ovvero di assegni privi dell’indicazione del beneficiario?

    Un assegno trasferibile ovvero privo dell’indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l’incasso. Ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio dell'evasione fiscale. Al contrario l’apposizione del nome del beneficiario e l’utilizzo della clausola di Non trasferibilità assicurano la piena tracciabilità della transazione.

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  • Cosa fare se si posseggono ancora assegni privi della clausola di non trasferibilità?

    La normativa antiriciclaggio impone alle banche e a Poste Italiane il rilascio di carnet di assegni (bancari o postali) muniti della clausola di non trasferibilità (articolo 49 comma 4 d.lgs. 231/2007). È possibile richiedere, per iscritto, alla banca o a Poste Italiane, il rilascio di moduli di assegni in “forma libera”, ossia privi della suddetta clausola di non trasferibilità. Per ogni modulo di assegno richiesto in forma libera è dovuta, da parte del richiedente, un'imposta di bollo di euro 1,50. L’assegno in forma libera può essere emesso, regolarmente compilato mediante l’apposizione del nome del beneficiario, soltanto per importi inferiori a euro 1.000.
    Qualora, ancora oggi, si posseggano libretti di assegni rilasciati da banche e Poste Italiane prima del 2008, in “forma libera” e quindi non recanti la stampa della clausola di non trasferibilità, è possibile utilizzare i moduli di assegni del libretto per importi pari o superiori a 1.000 euro unicamente previa apposizione, da parte del traente, all’atto di emissione dell’assegno, della dicitura “non trasferibile” e del nominativo del beneficiario.

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  • Come funzionano le sanzioni?

    Le vigenti disposizioni sanzionatorie prevedono:

    • una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale è fissato a 1.000 euro (previsione introdotta dall’articolo 18, comma 1, lett.b) del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157).
    • per le violazioni d’importo inferiore a 30.000 euro, qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione accertate ai sensi dell'articolo 67 del d.lgs. 231/2007, la sanzione minima è pari al 10 per cento dell'importo trasferito mediante l’utilizzo di assegni irregolari. La previsione assicura che la sanzione amministrativa pecuniaria e la relativa oblazione siano ragionevoli e proporzionate rispetto al valore dell’operazione posta in essere in violazione delle norme.

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  • Si deve sempre pagare l’oblazione?

    È importante sapere che il pagamento dell’oblazione è solo una delle opzioni possibili. Ricevuta la contestazione, il soggetto incolpato può decidere se pagare l’oblazione ovvero se attendere la conclusione del procedimento sanzionatorio, nel corso del quale potrà fornire le proprie osservazioni con la possibilità anche di ottenere, laddove ne ricorrano gli estremi, un provvedimento di proscioglimento totale ovvero l’irrogazione di una sanzione più bassa dell’oblazione. Inoltre, nel caso in cui al termine del procedimento venga irrogata una sanzione, la nuova disciplina prevede la possibilità, per l’interessato, di chiedere la riduzione di un terzo. Naturalmente non è possibile conoscere in anticipo se convenga pagare l’oblazione o attendere la conclusione del procedimento, poiché la sanzione irrogata potrà essere inferiore o anche molto più elevata (fino a 50.000 euro) dell’importo dell’oblazione. Inoltre è possibile che, sulla base delle giustificazioni prodotte dall’interessato, non venga emessa alcuna sanzione ma un provvedimento di proscioglimento. Con le precedenti disposizioni (quelle in vigore fino al 3 luglio 2017) l’oblazione era pari al 2 per cento dell’importo e risultava ‘vantaggiosa’: per tale motivo la maggior parte dei procedimenti venivano definiti con l’applicazione di oblazioni irrisorie, cosa che rendeva il sistema sanzionatorio scarsamente dissuasivo per le attività illecite di riciclaggio.

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  • A chi rivolgersi?

    L’Ufficio a cui rivolgersi per le pratiche in corso è l’ufficio della Ragioneria Territoriale dello Stato che ha notificato all’incolpato l’atto di contestazione degli addebiti. L’elenco completo delle Ragionerie territoriali dello Stato e i rispettivi ambiti territoriali individuati per l'applicazione delle sanzioni per violazione delle disposizioni antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, è allegato al decreto 17 novembre 2007, Si ricorda che sul sito della Ragioneria Generale dello Stato è disponibile la funzione di ricerca delle sedi.

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