Introduzione sezione Conti di base

Conti di base

Con convenzione del 28 marzo 2012, stipulata, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Banca d’Italia, l’Associazione bancaria italiana, Poste italiane spa. e le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, sono state definite le caratteristiche del conto di base. Il conto di base risponde a finalità di inclusione finanziaria e si inserisce nel quadro delle iniziative assunte dal Governo in tema di lotta al contante e di promozione di strumenti di pagamento più efficienti. Il conto di base è uno strumento a operatività limitata, con spese nulle o contenute per l’accesso ad alcune tipologie di servizi stabilite nella convenzione. Ai fini della raccolta di informazioni, di monitoraggio, di elaborazione dei dati relativi all’utilizzo dei conti di base, è stato costituito, ai sensi dell’articolo 10 della convenzione, l’osservatorio permanente presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha, tra l’altro, il compito di definire eventuali dubbi interpretativi emersi in sede di applicazione della norma sull’apertura dei conti correnti di base.
In data 31 maggio 2014 tra i rappresentanti del Ministero dell’Economia e Finanze – Dipartimento del Tesoro, della Banca d’Italia, dell’Associazione bancaria italiana, di Poste italiane spa., dell’Associazione italiana istituti di pagamento e di moneta elettronica, è stata rinnovata la convezione sul conto di base al fine di modificare la data di presentazione delle autocertificazioni Isee; di aggiornare la soglia Isee stabilita per le fasce svantaggiate aumentando l’importo da 7.500 euro a 8.000 euro; di inserire strumenti di moneta elettronica quali prodotti opzionali aggiuntivi fuori canone tra i servizi offerti con il conto di base; di prevedere tra le cause di recesso unilaterale l’inattività del conto di base per 24 mesi consecutivi; di esplicitare l’importo del trattamento pensionistico per accedere ai servizi connessi al conto di base da 1.500 euro mensili a 18.000 euro annui lordi; di eliminare la previsione di revisione della soglia Isee considerato che la convenzione è comunque soggetta a revisione periodica.
Il decreto legislativo 15 marzo 2017, n.37, modificando il Tub ha dato attuazione alla direttiva 2014/92/Ue sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base, cd direttiva Pad, prevedendo una nuova disciplina armonizzata sul conto di base. Lo stesso dlgs 37/2017 ha stabilito che i prestatori di servizio di pagamento possono convertire i conti di base aperti ai sensi della convenzione in conti di base sottoposti alla disciplina del Tub entro un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi di quest’ultima, dandone comunicazione al titolare del conto. Ai conti di base preesistenti non convertiti continua ad applicarsi la disciplina recata dalla convenzione. Tenuto anche conto dell’attuale normativa di riferimento e ritenuti raggiunti gli scopi per i quali è stato istituito, le parti firmatarie della convenzione, in data 12 febbraio 2018, hanno convenuto infine di dichiarare l’osservatorio cessato dalle proprie funzioni.

Conenuti Correlati