Introduzione sezione Consultazione pubblica concernente il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2014/25/CE, 2011/35/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (cd BRRD)

Consultazione pubblica concernente il recepimento della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2014/25/CE, 2011/35/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (cd BRRD)

La direttiva 2014/59/UE (c.d. Bank Recovery and Resolution Directive – di seguito anche, per brevità, ‘Direttiva’ o BRRD) istituisce un quadro armonizzato a livello dell’Unione Europea in tema di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

La Direttiva dà attuazione ai principi in materia di risoluzione delle crisi bancarie, elaborati nell’ottobre 2011 dal Financial Stability Board e sottoposti nel novembre 2011 ai Capi di Stato e di Governo riuniti nel G-20 a Cannes. Il nuovo quadro normativo europeo introduce negli ordinamenti nazionali un regime armonizzato per la gestione delle crisi delle banche e di altri intermediari finanziari, con l’obiettivo di assicurare che il dissesto di questi soggetti possa essere affrontato tempestivamente e in modo da garantire la continuità delle funzioni essenziali, evitare effetti negativi sulla stabilità finanziaria, preservare l’integrità delle finanze pubbliche, e tutelare i depositanti e gli investitori protetti. Il nuovo regime normativo ha l’obiettivo di ridurre al minimo i fenomeni di azzardo morale alla base della crisi finanziaria globale, di rafforzare la disciplina di mercato e di contenere gli incentivi all’assunzione di un livello eccessivo di rischio da parte di intermediari, azionisti e creditori. La nuova procedura di risoluzione rappresenta, pertanto, un’alternativa per la gestione delle crisi bancarie più efficiente rispetto agli ordinari procedimenti concorsuali in termini di costi non solo per le finanze pubbliche, ma anche per azionisti e creditori.

La Direttiva fa parte di un complesso pacchetto normativo che comprende anche la direttiva 2014/49/UE (c.d. Deposit Guarantee Scheme Directive – DGSD) sui sistemi di garanzia dei depositanti e il regolamento 806/2014/UE, che istituisce il Meccanismo di risoluzione unico per i paesi dell’Eurozona a partire dal 2016.

La legge di delegazione europea 2014, che include, fra l'altro i criteri di delega per il recepimento di BRRD è stata definitivamente approvata dal Parlamento il 2 luglio u.s. ed è in corso di pubblicazione. L'attuazione della delega si articolerà in due distinti interventi normativi:

  1. un provvedimento legislativo autonomo che include la disciplina in materia di predisposizione di piani di risoluzione, avvio e chiusura delle procedure di risoluzione, adozione delle misure di risoluzione, gestione della crisi di gruppi cross-border, poteri e funzioni dell’autorità di risoluzione e disciplina del fondo di risoluzione;
  2. un secondo provvedimento che
    1. apporta modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario) in materia di disciplina dei piani di risanamento, delle misure di intervento precoce e dell’amministrazione straordinaria delle banche; viene inoltre modificata la disciplina della liquidazione coatta amministrativa per adeguarla al nuovo quadro normativo previsto dalla Direttiva e apportare alcune innovazioni alla luce della prassi applicativa;
    2. apporta modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico della finanza) con riguardo alle Sim mediante la previsione di opportuni rinvii alla disciplina prevista per le banche nel Testo unico bancario e disciplina la risoluzione delle Sim che non rientrano nel campo di applicazione del provvedimento sub a).

Si sottopongono a consultazione pubblica gli schemi di decreto legislativo, al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati.

Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 12 agosto 2015.

Le osservazioni possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail:
dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it

La consultazione è curata dall'Ufficio II - Direzione IV del Dipartimento del Tesoro.

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

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