È possibile acquistare i titoli di Stato sia in asta, sia sul mercato secondario; in entrambi i casi è necessario rivolgersi alla propria banca o a un intermediario finanziario abilitato.
L'acquisto in asta richiede la prenotazione da parte del risparmiatore del quantitativo desiderato con almeno un giorno di anticipo rispetto alla data dell'asta comunicata tramite il calendario.
Si. A fronte di un’operazione di compro oro d’importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all’importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. assegno o carta di credito). Tale modalità di pagamento dell’operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all’operazione compro oro di cui all’articolo 5 comma 2, del d.lgs. 92/2017.
Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l’attività di compro oro per come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori compro oro, come espressamente disposto dall’articolo 3, comma 6 del predetto decreto. Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell’applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l’acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli. Pertanto sono tenuti all’iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92 restano altresì ferme, in capo agli operatori professionali in oro, le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia, tra le altre, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta nonché le prescrizioni di cui alla legge 17 gennaio 2000,n. 7.
Il Tasso di Inflazione Programmato, presente nei Documenti Programmatici del Dipartimento del Tesoro, viene regolarmente aggiornato e pubblicato sulle pagine del sito del Dipartimento del Tesoro a questo indirizzo: http://www.dt.tesoro.it/it/attivita_istituzionali/analisi_programmazione_economico_finanziaria/inflaz_programmata/.
Il tasso di inflazione programmata (TIP) costituisce un parametro di riferimento per l’attualizzazione di poste di bilancio e di emolumenti fissati per legge, ad esempio appalti pubblici, affitti, assegni familiari, rette mense scolastiche, ecc.. Risulta, inoltre, alla base degli aggiornamenti del canone RAI, delle tariffe idriche e dei rifiuti, delle tariffe autostradali (per le concessionarie diverse da Autostrade S.p.A., per la quale invece nella formula di aggiornamento è considerata l’inflazione reale) ed entra nella definizione dei premi R.C. auto (rappresenta, infatti, la soglia di incremento oltre la quale l’assicurato può non rinnovare il contratto alla scadenza). In passato, a seguito degli Accordi sui Redditi del 1993, il tasso di inflazione programmata (TIP) è stato lo strumento per l’adeguamento dei salari all’inflazione in sede di rinnovo contrattuale. Dal 2009 il tasso di inflazione programmato non è più utilizzato per i rinnovi contrattuali. A fine gennaio 2009, con la definizione dell’Accordo Quadro sulla Riforma degli Assetti Contrattuali siglato da Governo e Parti Sociali, è stato stabilito che la dinamica degli effetti economici sia legata ad un indicatore costruito sulla base dell’indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) depurato della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati. La stima dell’IPCA al netto degli energetici importati è pubblicata dall’ISTAT (fino al 31 dicembre 2010 è stata pubblicata dall’ISAE) ogni anno nel mese di maggio.
Come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con Comunicato Stampa n.187 del 22/11/2018, dopo il 31 dicembre 2018 i libretti al portatore bancari o postali , i libretti non nominativi e quindi non riconducibili ad alcun soggetto specifico, saranno inutilizzabili e le banche e Poste italiane non potranno dar seguito a richieste di movimentazioni sui predetti libretti e, fermo restando l’obbligo di liquidazione del saldo del libretto a favore del portatore, saranno obbligate ad effettuare una comunicazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, che applicherà al portatore “fuori tempo massimo” una sanzione amministrativa da 250 a 500 euro.
L'obbligo di estinzione é previsto nell'ambito delle norme di contrasto al riciclaggio ed é in linea con quanto indicato dagli organismi internazionali che si occupano di formulare regole e indirizzi per tutelare l’economia dai rischi di infiltrazioni criminali nel sistema finanziario.
Per estinguere il libretto al portatore basta presentarsi agli sportelli della banca o di Poste italiane S.p.A. che hanno emesso il libretto, e scegliere se chiedere la conversione del libretto al portatore in un libretto di risparmio nominativo; trasferire l’importo complessivo del saldo del libretto su un conto corrente o su altro strumento di risparmio nominativo o chiedere la liquidazione in contanti del saldo del libretto.