Introduzione sezione Stabilità e sicurezza finanziaria: le misure sul “No-Deal Brexit” e le nuove GACS varate ieri dal Consiglio dei Ministri

Stabilità e sicurezza finanziaria: le misure sul “No-Deal Brexit” e le nuove GACS varate ieri dal Consiglio dei Ministri

Il Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2019 ha approvato il cosiddetto “DL Stabilità” contenente, fra l’altro, misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria, economica e degli investimenti nel caso di “No-Deal Brexit”.

Il decreto, inoltre, rinnova, innovandolo, lo strumento delle GACS – (Garanzie sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze) sulla base dell’esperienza maturata su questo strumento nella sua prima edizione che si è chiusa il 6 marzo scorso.

Misure in caso di recesso del Regno Unito dall’UE in assenza di accordo (No deal Brexit)

Vengono introdotte misure necessarie a tutelare la stabilità del sistema finanziario, bancario e assicurativo italiano, nonché assicurare l’integrità dei mercati e la tutela degli investitori, della clientela e degli assicurati, nel caso in cui il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord non abbia ratificato l’accordo per il recesso dal Trattato sull’Unione Europea, entro il 29 marzo prossimo. Qualora detto termine non venga prorogato in extremis, questo corpo di norme disciplina le conseguenze che l’uscita del Regno Unito dall’UE senza accordo produrrà sull’attività di intermediari e mercati del Regno Unito che operano in Italia e viceversa, prevedendo la procedura per poter continuare le loro attività ovvero assicurando le modalità per un’ordinata dismissione delle medesime.

Laddove le norme europee di settore lo consentono, gli intermediari potranno continuare ad operare in Italia durante un periodo transitorio di 18 mesi, a condizione che notifichino tale intenzione almeno 3 giorni prima della data di recesso e che presentino, entro il termine massimo di sei mesi dalla data di avvio del periodo transitorio, l’istanza prevista per l’autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

Per quanto riguarda i mercati, il decreto garantisce che sulle sedi di negoziazione italiane che hanno presentato istanza alle autorità ai sensi della normativa nazionale entro la data di recesso, gli operatori residenti nel Regno Unito possano continuare ad operare senza soluzione di continuità per lo stesso periodo di 18 mesi. Le nuove norme inoltre, consentono di evitare potenziali ricadute di un recesso senza accordo sulla gestione dei contratti derivati non soggetti a compensazione da parte di una controparte centrale (over the counter) in essere alla data del recesso tra soggetti italiani e intermediari del Regno Unito.

Quanto ai soggetti cui non è invece possibile concedere, ai sensi della disciplina europea, la possibilità di beneficiare del periodo transitorio in ragione del nuovo status di operatori extra-UE (id est istituti di pagamento e gestori di fondi del Regno Unito, OICR domiciliati nel Regno Unito e operanti in Italia, istituti di moneta elettronica del Regno Unito operanti sul territorio della Repubblica in libera prestazione di servizi (LPS), banche e imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento in LPS a favore di clienti retail e professionali su richiesta, intermediari assicurativi del Regno Unito), essi cessano l’attività entro la data di recesso, salvo quanto necessario garantire l’ordinata chiusura dei rapporti in corso entro il termine massimo di 6 mesi dalla data di recesso, con l’osservanza dei termini di preavviso per lo scioglimento dei contratti.

Infine, alle imprese di assicurazione del Regno Unito operanti in Italia alla data di recesso, considerato che il quadro normativo non ammette l’esercizio in Italia dell’attività assicurativa in regime di libera prestazione di servizi da Stato Terzo, è consentita la sola gestione dei contratti e coperture in essere a tale data. La limitata continuità operativa è prevista per garantire la service continuity a tutela degli assicurati, beneficiari e aventi diritto a prestazioni assicurative, previa presentazione all’IVASS di un piano di gestione delle posizioni contrattuali in essere a tale data. Ai fini di una piena operatività (new business) tali imprese dovranno presentare apposita istanza all’IVASS per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività in regime di stabilimento in Italia, previa istituzione di una sede secondaria.

Rinnovo e modifica dello strumento delle GACS – (Garanzie sulla Cartolarizzazione delle Sofferenze)

Il DL Stabilità rinnova per un periodo di 24 mesi, prorogabili per altri 12, lo schema di concessione della Garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze (GACS), la cui autorizzazione legislativa è scaduta il 6 marzo 2019, introducendo talune modifiche ritenute opportune alla luce dell’esperienza operativa maturata, sempre nell’ottica di un adeguato bilanciamento fra la tutela del garante Stato e la compatibilità con logiche di mercato.

La nuova autorizzazione legislativa è subordinata alla positiva decisione della Commissione europea, che sarà chiamata a confermare che la misura non contenga elementi di aiuto di Stato. Lo schema è limitato, come quello vigente, alla cartolarizzazione delle sofferenze.

Le procedure e il nuovo modulo per la concessione delle GACS sarà reso disponibile sul sito del Dipartimento del tesoro non appena il nuovo schema GACS sarà reso operativo.

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