Introduzione sezione Pubblicato il Decreto Mef che disciplina l’erogazione diretta di credito da parte dei confidi minori in favore delle pmi a elevato rischio finanziario

Pubblicato il Decreto Mef che disciplina l’erogazione diretta di credito da parte dei confidi minori in favore delle pmi a elevato rischio finanziario

È stato pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro il decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze del 20 agosto 2021 che disciplina l’erogazione di credito da parte dei Confidi iscritti all’elenco di cui all’art. 112 del Testo unico bancario (cd “Confidi minori”) e vigilati dall’Organismo di cui all’articolo 112-bis del Testo unico bancario (“Organismo Confidi Minori” o “OCM”) in favore di piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, utilizzando i contributi del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’art.15 della l.108/1996 (“Fondo”).

 

I commi 256 e 257 della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) hanno, infatti, introdotto per tutti i Confidi beneficiari dei contributi erogati dal Fondo, la possibilità di utilizzarne le risorse anche per erogazioni dirette fino a 40 mila euro, in favore di pmi a elevato rischio finanziario. Per i Confidi minori, tuttavia, il successivo comma 258 subordina l’effettuazione di tali operazioni al possesso di ulteriori requisiti patrimoniali, di governance, organizzativi e di trasparenza, da individuare con Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Nel rinviare al testo del decreto per i singoli requisiti, si richiama l’attenzione su alcuni profili salienti della disciplina ministeriale per l’erogazione dei finanziamenti a valere sul Fondo a cura dei Confidi minori:

  • Ciascun Confidi dovrà partecipare con risorse proprie per almeno il 20 percento e non oltre il 50 percento dell’importo del singolo finanziamento.
  • Il tasso di interesse del prestito dovrà essere parametrato, sull’intero finanziamento, alla copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell’operazione finanziaria, nonché, sulla sola quota “a rischio proprio” del Confidi, anche al costo del rischio.
  • I Confidi minori dovranno adempiere agli obblighi previsti in materia di aiuti di Stato, trasparenza e antiriciclaggio, inclusi il calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL) e la conseguente registrazione delle operazioni sul Registro nazionale degli aiuti di Stato.

 

Sul sito DT è disponibile per tutti i Confidi un modello standardizzato per il calcolo dell’ESL. Sarà naturalmente facoltà dei Confidi adottare, sotto la propria responsabilità, un diverso modello di calcolo, dandone motivata comunicazione al Mef.

 

Per potere procedere alle erogazioni dirette, i Confidi minori dovranno presentare una apposita istanza all’OCM, secondo i criteri che saranno definiti da quest’ultimo entro tre mesi dalla pubblicazione del decreto 20 agosto 2021 (come previsto dall’art. 2, co. 3 dello stesso decreto).

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