Il bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dagli intermediari finanziari introdotto dal DL 98/2011 era dovuto in misura fissa e crescente. L’imposta più bassa, applicabile ai depositi di titoli di valore inferiore a 50.000 euro, era stata fissata a 34,20 euro, allo stesso livello applicato alle comunicazioni relative ai conti correnti bancari.
Per i depositi di titoli di valore superiore a 50.000 euro era previsto il seguente incremento della tassazione:
Con la manovra del 4 dicembre 2011 l’imposta di bollo diventa proporzionale con aliquota pari a:
- 1 per mille (0,1%) per il 2012;
- 1,5 per mille (0,15%) dal 2013.
Il nuovo bollo ha un importo minimo pari a € 34,2 e massimo pari a € 1.200. Inoltre, si amplia la base imponibile prevedendo che siano tassati anche i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito (polizze assicurative; unitlinked, indexlinked, vita; fondi comuni; certificati di deposito, buoni postali, gestioni patrimoniali). Sono escluse le comunicazioni relative ai fondi pensione e ai fondi sanitari. Si applica sul valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso degli strumenti oggetto della comunicazione.
L’applicazione dell’imposta di bollo con aliquote proporzionali NON riguarda gli estratti conto bancari, postali e i rendiconti dei libretti di risparmio.
In seguito alle modifiche apportate all’articolo 13, comma 2-bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre, 1972, n. 642, per tali estratti e rendiconti relativi a rapporti con giacenza media fino a 5.000 euro (quindi anche per i conti in “rosso”) è stata introdotta un’ esenzione totale dall’imposta di bollo se il cliente è persona fisica; se il valore medio di giacenza annuo è superiore a euro 5.000 si continua ad applicare l’ imposta fissa pari a 34,20 euro.
Per i soggetti diversi dalle persone fisiche si applica, invece, un’imposta fissa pari a 100 euro.
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