Introduction section Conti dormienti - Ulteriori istruzioni sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli Intermediari finanziari

Conti dormienti - Ulteriori istruzioni sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli Intermediari finanziari

Gli intermediari sono tenuti a trasmettere, tramite sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC), tutte le informazioni previste dalla normativa sui conti dormienti, con un’unica comunicazione indirizzata alla Consap S.p.A. ed al al MEF, ai rispettivi indirizzi:

Le due caselle di PEC sono abilitate a ricevere solo i flussi di dati predisposti secondo il format descritto nella pagina dedicata al “Fondo conti dormienti” del sito CONSAP (http://www.consap.it/Fondi/FondocontidormientiCollegamento a sito esterno),dopo essere stati verificati nella sezione “Verifica trasmissione degli elenchi” (http://www.consap.it/Fondi/Fondocontidormienti/VerificaTrasmissioneElenchi Collegamento a sito esterno).

Eventuali trasmissioni di dati effettuate ad una sola delle PEC citate, ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti, verranno scartate, pur se il sistema di posta ricevente accuserà regolare ricevuta di trasmissione. Parimenti, non saranno accettate dal sistema dedicato le mere richieste di informazioni.

Ogni altra comunicazione o richiesta potrà pervenire, per il MEF, alla PEC Dipartimento.Tesoro@pec.mef.gov.it e, per Consap, tramite la casella di posta rapportidormienti@consap.it.

E’ opportuno ricordare che tutti i documenti contenuti nel corpo del messaggio vanno firmati digitalmente dal rappresentante legale dell’intermediario con certificato non scaduto, e che i messaggi così firmati dovranno pervenire da sistemi di PEC univocamente riconducibili all’intermediario che sta ottemperando agli obblighi previsti dall’art. 4, comma 2 del D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116.

Rimangono confermate, per il resto, le istruzioni fornite con il comunicato del 3 marzo 2011.

Le presenti disposizioni saranno operative a partire dal 7 marzo 2012.

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