Introduzione sezione Fondo patrimonio Piccole Medie Imprese

Fondo patrimonio Piccole Medie Imprese

Il Fondo patrimonio Piccole Medie Imprese (PMI) istituito con il Decreto Rilancio (Decreto legge n.34 del 19 maggio 2020, art.26, comma 12) e regolamentato con il Decreto ministeriale 11 agosto 2020, (ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 9 settembre 2020, rif. N. 1031), sostiene la patrimonializzazione delle PMI con fatturato tra i 10 e i 50 milioni di euro mediante il co-investimento da parte dello Stato.
Il Fondo “opera” attraverso l’acquisto da parte dello Stato di obbligazioni o titoli di debito emessi da imprese che hanno effettuato, dal 20 maggio ed entro il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale pari ad almeno 250.000 euro.
L’ammontare massimo dei titoli sottoscritti è commisurato al minore tra:

  • tre volte l’ammontare dell’aumento del capitale eseguito
  • il 12,5% del fatturato 2019

 

È prevista una premialità se la società raggiunge uno o più obiettivi (riduzione del 5% del valore di rimborso per ciascun obiettivo raggiunto). Vengono infatti incentivati gli investimenti finalizzati alla sostenibilità ambientale o all’innovazione tecnologica, oltre che a fronte del mantenimento dei livelli occupazionali.
Gli strumenti finanziari sono remunerati ad un tasso agevolato (quello moderato, previsto dal Temporary Framework), gli interessi maturano annualmente e sono corrisposti in un'unica soluzione alla data del rimborso. I prestiti hanno una durata di sei anni (salva la facoltà di rimborso anticipato dopo 3 anni).
Il provvedimento prevede un processo di richiesta ed erogazione semplice e rapido, gestito dal Gruppo Invitalia.

 

I destinatari
Il Fondo è destinato alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata (anche semplificata), società cooperative, società europee e società cooperative europee aventi sede legale in Italia (incluse stabili organizzazioni di società di Stati Membri UE/SEE) che non operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo e che:

  • abbiano un ammontare di ricavi 2019 tra i 10 milioni e i 50 milioni. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
  • abbiano un numero di occupati inferiore a 250;
  • abbiano subito, a causa dell’emergenza Covid-19, nei mesi di marzo e aprile 2020, una riduzione complessiva dei ricavi, rispetto allo stesso periodo 2019, non inferiore al 33%. Nel caso di società appartenenti ad un gruppo, si fa riferimento ai ricavi consolidati;
  • abbiano deliberato tra il 20 maggio 2020 ed il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento e integralmente versato, non inferiore ad euro 250.000;
  • rispettino, al 31 dicembre 2019, alcune condizioni di “virtuosità” (es. non rientrano nella categoria delle imprese in difficoltà; si trovano in una situazione di regolarità contributiva e fiscale; si trovano in una situazione di regolarità con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente ecc.).

Sono escluse le società o cooperative che operano nei settori bancario, finanziario e assicurativo.
Non è prevista una valutazione del merito di credito per l’accesso alla misura.

 

[IL FONDO PATRIMONIALE PMI]

Le condizioni per l’utilizzo del finanziamento
L’accesso al Fondo prevede che l'impresa utilizzi il finanziamento per reinvestirlo nell'azienda, destinandolo all'attività operativa: capitale circolante, costi del personale, investimenti per espansione o ammodernamento. Inoltre le imprese che accedono a questo prestito devono momentaneamente interrompere la distribuzione di riserve, l'acquisto di azioni proprie e altre operazioni simili su capitale, canalizzando le risorse sulla gestione operativa e sugli investimenti per il rilancio.
A salvaguardia delle risorse pubbliche sono previsti obblighi informativi e il monitoraggio sull’andamento delle imprese beneficiarie. Le imprese devono fornire a Invitalia un rendiconto periodico.

 

I requisiti dell’emissione
Le emissioni possono superare il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, in deroga all’articolo 2412 del codice civile. Queste vanno sommate agli eventuali finanziamenti garantiti da garanzia pubblica, come quelli previsti nel Decreto Liquidità o ai sensi dei paragrafi 3.2 e 3.3 del Temporary Framework della Commissione Europea, i cui limiti massimi per azienda sono pari al maggiore tra:

  • doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa, ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
  • 25% del fatturato del 2019;
  • fabbisogno, da attestare con autocertificazione, per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi.

 

I titoli sono subordinati, ossia in caso di fallimento o procedura concorsuale i crediti del Fondo Patrimonio PMI sono soddisfatti dopo i crediti chirografari. Il Fondo ha una dotazione di 4 miliardi di euro.
L’acquisto dei titoli deve avvenire entro il termine del 31 dicembre 2020.
Per avviare le procedure e chiedere maggiori informazioni rivolgersi a Invitalia

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