Introduzione sezione Fondo di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs)

Fondo di garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze (Gacs)

Le GACS (garanzie sulla cartolarizzazione delle sofferenze) sono garanzie concesse dallo Stato finalizzate ad agevolare lo smobilizzo dei crediti in sofferenza (“non performing loans” o “NPL”) presenti nei bilanci delle banche e degli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia, ovvero a  favorire le transazioni aventi ad oggetto lo stock di crediti deteriorati sul mercato secondario.
La garanzia è concessa dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione (art. 1 l. 130/1999) a fronte della cessione da parte delle banche dei crediti classificati come “sofferenze” a una società veicolo (“Special Purpose Vehicle” o “SPV”).
La garanzia dello Stato (incondizionata, irrevocabile ed a prima richiesta) è concessa esclusivamente sulla tranche senior e a copertura integrale sia del mancato pagamento delle somme dovute per capitale che per interessi.
Lo schema GACS è stato introdotto nell’ordinamento italiano con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, a seguito di apposita approvazione della Commissione europea, con una validità iniziale di 18 mesi ed estesa successivamente fino al 6 marzo 2019.
Con il decreto-legge 25 marzo 2019 n. 22, convertito dalla legge n. 41/2019, la Gacs è stata rinnovata, con alcune modifiche, per 24 mesi. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 15 luglio 2021 (pubblicato sulla GURI del 3 agosto 2021, n. 184 – Serie generale) il periodo di operatività della GACS è stato infine prorogato, con alcuni aggiornamenti, per ulteriori 12 mesi, fino al 14 giugno 2022, termine in cui il regime è venuto a scadenza. 

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