Introduzione sezione Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa
Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa
Al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle famiglie per l’acquisto e l’efficientamento energetico della casa di abitazione, la legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 48, lett. c), ha istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Fondo di garanzia per i mutui per la prima casa.
Grazie al fondo, è lo Stato ad offrire ai cittadini garanzie per l’accensione di mutui ipotecari per l’acquisto - ovvero per l’acquisto e per interventi di ristrutturazione e accrescimento di efficienza energetica - di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale prima casa.
In seguito all’emergenza Covid -19, il Governo è intervenuto in più occasioni sulla disciplina del Fondo.
Il Fondo è stato da ultimo rifinanziato dalla Legge 29 dicembre 2022 n.197, art. 1, comma 75.
CHI PUÒ FARNE RICHIESTA
La garanzia del Fondo e' concessa nella misura massima del 50 per cento della quota capitale in essere sui finanziamenti di acquisto e ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unità immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da parte di:
- giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
- nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
- giovani di età inferiore ai 36 anni;
- conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati
Inoltre, per tali categorie è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108”.
REQUISITI DI ACCESSO AL FONDO
Il richiedente, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli acquistati per successione mortis causa, anche in comunione con altri successori, e in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
L'immobile ad uso abitativo deve essere sito nel territorio nazionale, inoltre non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e non deve avere le caratteristiche di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969, n. 1072.
Il mutuo ipotecario deve essere di importo non superiore a 250 mila euro, concesso dalla banca o intermediario finanziario che ha aderito all’iniziativa in base al Protocollo di intesa sottoscritto l'8 ottobre 2014 tra Ministero dell’Economia e delle Finanze e Abi.
RECENTI INTERVENTI NORMATIVI (DECRETO SOSTEGNI BIS E TER)
Il Decreto Legge 25 maggio 2021 n. 73, (c.d. “Decreto sostegni bis”), cosi come convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106, ha previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia all’80% per tutti coloro che rientrando nelle categorie prioritarie hanno un ISEE non superiore a 40 mila euro annui e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori. Tale previsione è stata prorogata fino al 31 marzo 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 74 lett. b).
La Legge 17 novembre 2022, n. 175, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 23 settembre 2022, n. 144 (c.d. “Decreto aiuti ter”), al fine di fronteggiare l’impatto dell’aumento dei tassi di interesse sulle istanze di accesso al credito da parte delle categorie prioritarie, in particolare per i mutui a tasso fisso, ha previsto che per le domande presentate dal 1 al 31 dicembre 2022, la garanzia elevata all’80% può essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il TEG sia superiore al Tasso TEGM, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore. Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore. Tale previsione è stata prorogata fino al 31 marzo 2023 dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 74 lett. b).
COME FARE DOMANDA
La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca o Intermediario finanziario aderente all’iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l’apposita modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa.
Le richieste potranno essere presentate solo dopo che la banca abbia assicurato l’operatività a favore della propria clientela (termine previsto in 30 giorni lavorativi dall’adesione della banca al fondo).
L’elenco delle banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Abi e su quello di Consap.
Per il dettaglio delle modalità di accesso al Fondo è possibile consultare il sito di Consap S.p.A.
Conenuti Correlati
- Legge 17 novembre 2022, n. 175
- Decreto “Aiuti Ter” (DL 23 settembre 2022, n. 144)
- Legge 30 dicembre 2021, n.234
- Legge 23 luglio 2021 n. 106
- “Decreto Sostegni-bis (DL. 25 maggio 2021, n.73, art. 64)
- Legge n. 176 del 18 dicembre 2020
- Legge n. 126 del 13 ottobre 2020
- Legge 27 dicembre 2013, n. 147
- Decreto interministeriale 31 luglio 2014