Introduzione sezione Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa

Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa

FONDO DI SOLIDARIETÀ PER LA SOSPENSIONE DELLE RATE MUTUI PRIMA CASA

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (il cosiddetto fondo Gasparrini) è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la legge n. 244 del 24/12/2007 che all'articolo 2, commi 475 e ss., ha previsto la possibilità, per i titolari di un mutuo fino a 250.000 euro, contratto per l'acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Il Fondo sostiene il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

 

SOSPENSIONE DEL MUTUO NEL CORSO DELL’EMERGENZA COVID-19

In occasione dell’emergenza sanitaria per l’epidemia di Coronavirus il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto legge 18/2020 (il cosiddetto “Cura Italia”) successivamente convertito in legge 27/2020, e dall'art.12 del dl 23 dell’8 aprile (il cosiddetto “DL liquidità”), la platea dei potenziali beneficiari è stata allargata.
Sono ammessi alla sospensione i mutui di importo fino a 400 mila euro anziché 250 mila.

I casi attualmente previsti per l’accesso al Fondo sono:

  • sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito;
  • riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni, corrispondente ad una riduzione dell’orario, anche in attesa dell’emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.

Per i suddetti eventi, la sospensione del pagamento delle rate del mutuo può essere concessa per la durata massima complessiva non superiore a:

- 6 mesi se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 giorni e 150 giorni;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 giorni e 302 giorni;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore a 303 giorni.

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%;
  • calo del fatturato per le categorie dei lavoratori autonomi/liberi professionisti;
  • eventi previsti dall’art.2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 riferibili ad almeno il 10% dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa.

 

I mutui già ammessi alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. (Fondo di garanzia per i mutui prima casa) possono accedere alla sospensione del pagamento delle rate.

 

La legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 74 lett. a) ha prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine previsto dall’art. 64 comma 1 del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. Decreto sostegni Bis convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106) relativo alla validità delle misure straordinarie adottate nei confronti dei lavoratori autonomi/liberi professionisti e cooperative edilizie a proprietà indivisa che, pertanto, continueranno ad avere accesso ai benefici del Fondo di sospensione mutui prima casa, essendo estesa la validità dell’art 54, comma 1, del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18 e successive modificazioni.
Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
È possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo. Non si tiene conto delle sospensioni già concesse su mutui per i quali, all’atto della presentazione dell’istanza, sia ripreso, per almeno tre mesi, il regolare ammortamento delle rate di mutuo.

 

Come fare domanda?

Per ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti previsti per l’accesso al Fondo deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo.

Per fare richiesta di sospensione delle rate, va compilato e consegnato alla propria banca il modulo per la richiesta della sospensione che viene pubblicato anche da Consap Spa (società in house del Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestore del Fondo) oltre che in questa pagina, insieme alla documentazione elencata nella pagina dedicata sul sito Consap.

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo fondosospensionemutui@consap.it

 

Scarica il modulo per fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo alla tua banca

 

Scarica il modulo per cooperative edilizie per fare richiesta di sospensione delle rate del mutuo alla tua banca

 

Per qualsiasi chiarimento è possibile rivolgersi a Consap all’indirizzo fondosospensionemutui@consap.it

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito di Consap.

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