Introduzione sezione Accordo per il credito

Accordo per il credito

Il Dipartimento del Tesoro sostiene da tempo le iniziative dell’Associazione bancaria italiana (Abi) volte alla facilitazione del credito alle imprese e alle famiglie, leva strategica per la ripresa dell’economia nazionale.

Per le famiglie e i singoli cittadini sono disponibili strumenti quali il Fondo di solidarietà per la sospensione delle rate mutui prima casa e al Fondo di garanzia per l’acquisto e ristrutturazione prima casa.
L’Accordo per il credito 2013, scaduto il 31 dicembre 2014 e poi rinnovato fino al 31 marzo 2015, è stato recentemente sostituito ed ampliato dal nuovo “Accordo per il Credito 2015”.

L'accordo per il credito invece si rivolge alle imprese in temporanea difficoltà economica e consente di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti in essere. Il primo “accordo per il credito”, inizialmente conosciuto come “moratoria sui mutui per le pmi” nacque il 3 agosto 2009, cui hanno fatto seguito iniziative analoghe nel 2011, nel 2012 e nel 2013 e nel 2015, tutte tese a sostenere il credito alle imprese.

Il 15 novembre 2018, Abi, Alleanza delle cooperative Italiane (Agci, Confcooperative, Legacoop) Cia-Agricoltori italiani, Claai, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confimi Industria, Confindustria e Rete Imprese Italia (Casartigiani, Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confersercenti) hanno sottoscritto l'Accordo per il credito 2019.

Il nuovo accordo, che è applicabile ai finanziamenti in essere alla data del 5 novembre è entrato in vigore il 1° gennaio 2019.

Maggiori informazioni sull’accordo e l’elenco delle banche aderenti sono disponibili sul sito dell’Abi.

 

Su questo sito verranno progressivamente pubblicate le delibere relative all’adesione all’accordo da parte dalle pubbliche amministrazioni centrali e locali.
Infatti i finanziamenti e le operazioni creditizie e finanziarie con agevolazione pubblica nella forma del contributo in conto interessi e/o in conto capitale possono essere oggetto dei benefici previsti dall’accordo per il credito qualora l’ente erogante l’agevolazione ne abbia deliberato, con propri atti vincolanti, l’ammissibilità.

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