Risposte

  • Cosa prevede la normativa sui ”golden powers”?

    La realizzazione di determinate operazioni individuate dal legislatore diviene oggetto di notifica, a seguito della quale lo Stato potrà assumere le sue determinazioni in merito all’esercizio dei “golden powers”.
    In tal senso, un ruolo determinante nella definizione del perimetro applicativo della citata normativa è giocato dai decreti attuativi, che di seguito si riportano, cui è delegato il compito di individuare, le delibere, attività, beni e rapporti rilevanti ai fini dell’esercizio dei “golden powers”..
    Si riportano, di seguito, gli estremi dei decreti attuativi emanati ai sensi della citata normativa:

    • D.P.C.M. 6-6-2014 n. 108 Regolamento per l'individuazione delle attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 luglio 2014, n. 176
    • D.P.R. 19-2-2014 n. 35 Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 marzo 2014, n. 66
    • D.P.R. 25-3-2014 n. 85 Regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21.Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2014, n. 129
    • D.P.R. 25-3-2014 n. 86 Regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 giugno 2014, n. 129.

    Il regime applicabile nel settore della difesa e della sicurezza nazionale

    In relazione alle attività individuate negli specifici decreti attuativi o di minaccia effettiva di grave pregiudizio per gli interessi essenziali della difesa nazionale, nel caso di:

    • acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese strategiche, si potranno imporre specifiche condizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo delle esportazioni;
    • delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione di imprese strategiche aventi ad oggetto materie straordinarie, tra cui, a titolo meramente esemplificativo, la fusione o la scissione della società, il trasferimento dell’azienda e/o altri attivi e il trasferimento all’estero della sede sociale, si potrà opporre il veto;
    • acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in imprese strategiche da parte di un soggetto diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora l’acquirente venga a detenere, direttamente o indirettamente (anche a seguito della stipula di patti parasociali), un livello della partecipazione al capitali con diritto di voto in grado di compromettere gli interessi della difesa e della sicurezza nazionale, si potrà esercitare il diritto di opposizione all’acquisto.

    Il regime applicabile agli attivi strategici nei settori delle comunicazioni, energia e trasporti

    In questi settori, il decreto legge n. 21/2012 demanda ai decreti attuativi citati l’individuazione di reti, impianti, beni e rapporti di rilevanza strategica, nei confronti dei quali qualsiasi delibera, atto od operazione posta in essere da un’impresa detentrice, concernente modifiche alla titolarità, al controllo o alla disponibilità degli attivi strategici è preventivamente notificata al Governo, che può esprimere un veto nei confronti di quelle operazioni che possono dar luogo a situazioni eccezionali di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al funzionamento delle reti e degli impianti, nonché alla continuità degli approvvigionamenti.

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  • Che cosa si intende per “Golden Share”/”Golden Power”?

    Con il termine “golden share” era inteso riferirsi a quel preciso assetto di regole individuato all’art. 2 del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, in forza del quale prima di ogni atto che avesse implicato, in capo al Ministero dell’economia e delle finanze, la perdita del controllo in Società direttamente o indirettamente controllate, operanti nei settori della difesa, delle telecomunicazioni, dei trasporti, delle fonti di energia e degli altri pubblici servizi, sarebbe stato possibile individuare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quelle nei cui Statuti introdurre una clausola idonea ad attribuire uno o più dei seguenti poteri speciali, da esercitare d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico:

    • opposizione all'assunzione di partecipazioni rilevanti, o alla conclusione di patti o accordi parasociali, riguardanti almeno il 5% del capitale sociale (rappresentato da azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria) o una percentuale inferiore, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
    • veto, debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato agli interessi vitali dello Stato, all'adozione delle delibere di scioglimento della società, di trasferimento dell'azienda, di fusione, di scissione, di trasferimento della sede sociale all'estero, di cambiamento dell'oggetto sociale, di modifica dello statuto che sopprimono o modificano i poteri speciali;
    • nomina di un amministratore senza diritto di voto.

    Sin dalla sua introduzione, il predetto quadro normativo in materia di poteri speciali ha destato notevoli perplessità, soprattutto in sede comunitaria, in quanto ritenuto incompatibile con il principio di libera circolazione dei capitali sancito dai trattati europei.
    Con il decreto legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, l’Italia, ponendo fine ai rilievi mossi nei propri confronti con la procedura di infrazione n. 2009/2255, ha emendato definitivamente il quadro di regole di cui all’art. 2 del decreto legge del 1994, dando vita ad una innovativa disciplina in tema di attribuzione, in capo allo Stato, di adeguati poteri di intervento in caso di operazioni straordinarie riguardanti imprese operanti nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (art. 1), nonché inerenti agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (art. 2).

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  • Cosa si intende per società partecipate dallo Stato?

    Si tratta delle società di capitali delle quali lo Stato detiene, per il tramite del Ministero dell’Economia e Finanze - Dipartimento del Tesoro, una quota del capitale sociale. Tale partecipazione può essere di maggioranza o di minoranza a seconda che superi o meno il 50%, e diretta od indiretta a seconda che il capitale sociale sia posseduto dallo Stato direttamente o attraverso una società partecipata.

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  • Quali società sono inserite nello schema riepilogativo delle partecipazioni del MEF?

    Nello schema sono riportate le società nelle quali il Ministero dell’economia e delle finanze detiene direttamente una partecipazione azionaria ed esercita i diritti dell’azionista, talvolta d’intesa con altri Dicasteri.
    La maggioranza di dette società detiene partecipazioni in altre società, controllate o collegate, il cui elenco è riportato nei bilanci delle rispettive capogruppo.

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  • Quali sono le norme fondamentali che regolano le società partecipate?

    Le norme che disciplinano le società commerciali contenute nel Codice Civile (libro V, titolo V) nonché le norme speciali di cui alle varie discipline di settore e regolatorie oltre a quelle che disciplinano in generale l’attività delle società quotate.

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  • Esiste un elenco di tutte le Partecipazioni e Privatizzazioni avvenute?

    Sul sito internet del Ministero dell'Economia e delle Finanze all'indirizzo www.mef.gov.it e sul sito del Dipartimento del Tesoro all'indirizzo www.dt.tesoro.it è disponibile il Libro Bianco sulle Privatizzazioni, predisposto nell'aprile del 2001, che contiene un bilancio qualitativo e quantitativo delle operazioni realizzate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Gruppo IRI e dal Gruppo ENI a partire dal 1992.
    Nel documento vengono, inoltre, illustrati obiettivi, criteri, modalità e risultati conseguiti nella realizzazione del programma di privatizzazioni. Sono inoltre disponibili le Relazioni al Parlamento sulle privatizzazioni, prodotte ai sensi di quanto previsto all’art. 13, comma 6, del D.L. n. 332/1994, convertito dalla Legge n. 474/1994, che documentano anche le operazioni realizzate successivamente al 2001.

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