Domande
- Quale procedura occorre attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa di competenza della Direzione?
- A fronte di un’operazione compro oro di importo superiore alla soglia prevista dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, è possibile effettuare/ricevere il pagamento parte in contanti e parte con mezzi di pagamento tracciabili?
- Quali sono gli obblighi a cui soggiacciono gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie al fine esclusivo di fonderli?
- Quale Autorità è competente ad accertare e contestare le violazioni delle norme dettate in materia di “compro oro” dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92?
- Quali sono i limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92?
- Ai fini del superamento della soglia che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, limita a 500 euro l’utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, rileva il pagamento effettuato in diverse rate, ciascuna di importo inferiore alla soglia?
Risposte
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Quale procedura occorre attivare per ottenere chiarimenti in ordine alla corretta interpretazione o applicazione della normativa di competenza della Direzione?
La Direzione V del Dipartimento del Tesoro, nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, è preposta all’elaborazione e attuazione delle politiche e strategie di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e, in tale veste, fornisce interpretazioni della normativa vigente, attraverso atti ufficiali, (quali circolari interpretative o faq pubblicate su apposita sezione del sito internet istituzionale) indirizzate non a singoli ma a categorie generali di destinatari degli obblighi in materia.
Pertanto, anche al fine di fornire ausilio ai destinatari della normativa nella corretta interpretazione della stessa, garantendo al contempo omogeneità ed univocità delle risposte fornite, i competenti uffici della Direzione forniscono prioritariamente risposta a quesiti inoltrati per il tramite di associazioni, ordini, collegi o altri enti esponenziali, in grado di trasmettere all’amministrazione problematiche interpretative che impattano sull’ordinaria attività delle categorie professionali o economiche rappresentate. I quesiti aventi ad oggetto richieste di consulenza su questioni strettamente operative o attinenti alla liceità e correttezza, in concreto, di attività o relazioni tra privati verranno inoltrati alle autorità di vigilanza di settore per le eventuali valutazioni di competenza.
Nei termini di cui sopra, le richieste di chiarimenti possono essere trasmesse esclusivamente utilizzando la casella di posta elettronica dt.antiriciclaggio@mef.gov.it.
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A fronte di un’operazione compro oro di importo superiore alla soglia prevista dall’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, è possibile effettuare/ricevere il pagamento parte in contanti e parte con mezzi di pagamento tracciabili?
Si. A fronte di un’operazione di compro oro d’importo pari o superiore a 500 euro, è possibile effettuare/ricevere il pagamento in contanti fino all’importo di 499,99 euro e, per il rimanente importo, con mezzi tracciabili (ad es. assegno o carta di credito). Tale modalità di pagamento dell’operazione compro oro dovrà essere annotata sulla scheda relativa all’operazione compro oro di cui all’articolo 5 comma 2, del d.lgs. 92/2017.
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Quali sono gli obblighi a cui soggiacciono gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioiellerie al fine esclusivo di fonderli?
Gli operatori professionali in oro che svolgono o intendano svolgere l’attività di compro oro per come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 sono tenuti all’iscrizione nel registro degli operatori compro oro, come espressamente disposto dall’articolo 3, comma 6 del predetto decreto. Per le finalità di piena tracciabilità della compravendita e permuta di oggetti preziosi usati e di prevenzione dell’utilizzo del relativo mercato per scopi illegali, con specifico riferimento al riciclaggio di denaro e al reimpiego di attività illecite, non rileva, ai fini dell’applicazione del menzionato obbligo di iscrizione, la circostanza che l’acquisto di oggetti preziosi usati sia effettuato al fine esclusivo di fonderli. Pertanto sono tenuti all’iscrizione nel registro gli operatori professionali in oro anche laddove acquistino oggetti preziosi usati da compro oro o da gioielliere al fine esclusivo di fondere tali oggetti. Ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92 restano altresì ferme, in capo agli operatori professionali in oro, le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia, tra le altre, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazione sospetta nonché le prescrizioni di cui alla legge 17 gennaio 2000,n. 7.
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Quale Autorità è competente ad accertare e contestare le violazioni delle norme dettate in materia di “compro oro” dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.92?
Ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 , il controllo sull’osservanza, da parte degli operatori compro oro, delle disposizioni contenute nel decreto e il potere di accertarne e contestarne le eventuali violazioni è attribuito in via esclusiva alla Guardia di Finanza.
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Quali sono i limiti di utilizzo del conto corrente dedicato all’attività di compro oro, di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92?
Al fine di assicurare la tracciabilità delle operazioni compro oro, l’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, impone l’utilizzo di un conto corrente dedicato sul quale devono transitare tutte le movimentazioni finanziarie, relative all’attività di compro oro esercitata dall’operatore. Il conto corrente, bancario o postale, garantisce, quindi, la riconducibilità immediata delle movimentazioni ivi registrate, alle operazioni compro oro effettuate dall’operatore compro oro, intestatario del conto corrente, o dal preposto, nell’esercizio dell’attività di compro oro.
Il citato comma 1 dell’articolo 5, prescrive che il conto sia “dedicato in via esclusiva alle transazioni finanziarie eseguite in occasione del compimento di operazioni di compro oro” e, pertanto, è esclusa la possibilità di utilizzo del medesimo conto per transazioni non riferibili all’attività di compro oro.
La provvista del predetto conto dedicato può essere movimentata per effettuare giroconti o bonifici a sostegno di altro conto corrente, intestato al medesimo titolare, utilizzato per la copertura dei costi di gestione dell’attività commerciale.
Nell’ipotesi in cui l’attività di compro oro venga esercitata in più sedi operative, si ritiene compatibile con la finalità di garantire la tracciabilità delle transazioni effettuate nell’esercizio dell’attività di compro oro, che ognuna delle sedi utilizzi un proprio conto corrente, purché sempre nel rispetto di quanto previsto dalla citata norma in ordine al suo esclusivo utilizzo “dedicato” alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto medesimo.
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Ai fini del superamento della soglia che, ai sensi dell’articolo 4 comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92, limita a 500 euro l’utilizzo del pagamento in contanti delle operazioni di compro oro, rileva il pagamento effettuato in diverse rate, ciascuna di importo inferiore alla soglia?
L’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 92/2017 dispone che le operazioni di compro oro, di importo pari o superiore a 500,00 euro siano effettuate esclusivamente attraverso l’utilizzo di mezzi di pagamento, diversi dal contante, che garantiscano la tracciabilità dell’operazione e la sua riconducibilità al disponente. Al fine dell’individuazione di un’operazione unitaria sotto il profilo del valore economico pari o superiore a 500,00 euro, non rileva la possibilità che l’importo complessivo dell’operazione sia corrisposto attraverso distinte dazioni di denaro contante d’importo inferiore alla suddetta soglia. In tale ipotesi, infatti, è ravvisabile un artificioso frazionamento di un importo complessivo superiore alla soglia di legge, al fine di eludere la disposizione di cui al 2° comma del predetto articolo 4.