Introduzione sezione Conti Dormienti
Conti Dormienti
Con l'art. 1, comma 343, della legge finanziaria 2006 (n. 266 del 23 dicembre 2005) è stato istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, a decorrere dall’anno 2006, un apposito fondo con il fine di indennizzare i risparmiatori che, rimasti vittime di frodi finanziarie, abbiano subito un danno ingiusto, non altrimenti risarcito.
Il fondo è alimentato dagli importi provenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari, definiti come dormienti all’interno del sistema bancario, assicurativo e finanziario (art.1, comma 345, della legge finanziaria 2006), nonché dagli importi degli assegni circolari non incassati, delle polizze vite prescritte e dei buoni fruttiferi postali non riscossi (art.1, commi 345-ter, 345-quater 345-quinquies, della legge finanziaria 2006).
Con successivo regolamento di attuazione, emanato con d.p.r. 22 giugno 2007, n. 116, sono state definite le modalità di rilevazione dei predetti conti e rapporti. Sono, altresì, state emanate circolari recanti, tra l’altro, istruzioni operative in merito ai versamenti da parte degli intermediari e alle modalità di rimborso delle somme versate al suddetto fondo.
Con le istruzioni e la circolare del 3 novembre 2010 sono state dettate le modalità di rimborso delle somme versate al suddetto fondo per i titolari dei depositi, nonché degli assegni circolari, dei contratti di assicurazione sulla vita e dei buoni fruttiferi postali non prescritti.
Con comunicato del 3 marzo 2011, successivamente integrato con comunicato del 2 marzo 2012 e con il successivo comunicato del 6 giugno 2014, sono state dettate nuove istruzioni sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari in materia di conti dormienti.
In allegato al primo comunicato sono forniti tracciati record da utilizzarsi per la comunicazione dei rapporti dormienti.
Con circolare del 25 ottobre 2011, rivolta agli intermediari di cui all’art. 1, lett. a) del dpr n. 116/2007, sono stati indicati i criteri da applicarsi riguardo ai costi di pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale dei dati riguardanti i conti dormienti.
E’ possibile chiedere il rimborso delle somme relative ai c.d. “rapporti dormienti”?
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - presso il quale è stato istituito il fondo di cui all'art. 1, comma 343, della legge n. 266/2005 - ha affidato a Consap, a decorrere dal 14 giugno 2010, la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al predetto fondo (c.d. "rapporti dormienti").
L’istanza di rimborso dei rapporti dormienti (consultabili sul sito internet di Consap) può essere inoltrata dagli aventi diritto senza dover ricorrere all’attività di intermediari.
Come comunicato dal Mef il 7 agosto 2018 dal mese di novembre 2018 inizieranno a scadere i termini per l’esigibilità delle somme relative ai primi “conti dormienti” affluiti al fondo rapporto dormienti nel novembre 2008.
Per effettuare una verifica puntuale sull’esistenza di “conti dormienti” intestati a proprio nome o a nome di familiari di cui possano risultare eredi, al fine di inoltrare, nel caso, domanda di rimborso in tempo utile, si può consultare la banca dati messa a disposizione da Consap spa all’indirizzo: www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti, selezionando l’opzione “cerca rapporto dormiente”. Le domande di rimborso possono essere presentate a Consap Spa per via telematica tramite portale unico (http://portale.consap.it/), oppure a mezzo raccomandata a/r ovvero Raccomandata a mano presso la sede della società.
Al riguardo, si segnala che agenzie e/o terzi che contattano gli interessati alla restituzione di importi affluiti al fondo rapporti dormienti non sono stati incaricati né dal Ministero dell'Economia e delle Finanze né da Consap.
Consap procederà all'esame delle domande secondo l'ordine cronologico di arrivo e provvederà a richiedere i documenti necessari - laddove non presentati - per l'istruttoria delle pratiche.
Si ricorda all’utenza che le domande di rimborso possono essere indirizzate a: Consap s.p.a.- rif. rapporti dormienti - Via Yser, 14 - 00198 Roma, oppure inviate per via telematica all'indirizzo: rapportidormienti@consap.it, trasmettendo la documentazione originale con plico a parte.
Nell'apposita sezione del sito internet vengono riportate la normativa e le circolari ministeriali in materia.
Non è previsto il rimborso:
ai beneficiari degli importi relativi ai contratti di assicurazione sulla vita (polizze vita) non riscossi entro il temine di prescrizione applicabile pro tempore;
ai beneficiari dei buoni fruttiferi postali non riscossi entro il termine di prescrizione decennale;
ai beneficiari degli assegni circolari, una volta decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 84, comma 2 del regio decreto 21.12.1933, n. 1736;
Possono richiedere la restituzione di somme affluite al fondo:
i titolari dei rapporti dormienti di cui all'art. 2 del dpr 22 giugno 2007, n. 116, (depositi di somme di denaro e depositi di strumenti finanziari) e i loro aventi causa (es. eredi) entro il termine di prescrizione di dieci anni decorrenti dalla data di devoluzione delle somme al fondo;
gli ordinanti degli assegni circolari prescritti di cui all'art. 1, comma 345-ter della legge 23.12.2005, n. 266 e i loro aventi causa entro il termine di prescrizione di dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione del titolo.
In dettaglio, le fattispecie rimborsabili per gli aventi diritto sono elencate dalla lettera A alla lettera G.
Informazioni e approfondimenti: https://www.consap.it/servizi-economia/fondo-rapporti-dormienti
Sede: Consap spa, Dipartimento fondi di solidarietà - Rapporti dormienti, Via Yser, 14 - 00198 Roma.
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- 2 marzo 2012 − Comunicato stampa − Ulteriori istruzioni sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli Intermediari finanziari in materia di conti dormienti (PDF - 90 KB)
- 25 ottobre 2011 - Circolare: Pubblicazione sui quotidiani a diffusione nazionale dei dati relativi ai Conti dormienti (PDF - 38 KB)
- 11 marzo 2011 – Istruzioni di Consap per la corretta compilazione del flusso per Consap (PDF - 38 KB)
- 3 marzo 2011 - Comunicato stampa - Ulteriori istruzioni sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari in materia di conti dormienti (PDF - 66 KB)
- 3 marzo 2011 - Tracciati Acquisizione Rapporti Dormienti - Ulteriori istruzioni sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli intermediari finanziari in materia di conti dormienti (PDF - 146 KB)
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