Introduzione sezione Fondo indennizzo risparmiatori (Fir)

Fondo indennizzo risparmiatori (Fir)

Il Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori coinvolti nei casi di crac bancario, istituito con il decreto legge n.39 del 30 Aprile 2019, dispone di una dotazione di 1,5 miliardi di euro (525 milioni per ciascuno degli anni, 2019, 2020 e 2021).

Le domande di rimborso dovranno essere inoltrate attraverso l’apposito portale https://fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, gestito dalla Consap spa, dove sono disponibili informazioni chiare e complete in merito alle modalità di presentazione delle richieste e sui documenti e adempimenti necessari.

 

A chi spettano gli indennizzi

Hanno accesso al fondo i risparmiatori, persone fisiche, imprenditori individuali, anche agricoli o coltivatori diretti, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e le microimprese che occupano meno di dieci persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro, in possesso delle azioni e delle obbligazioni subordinate delle banche poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle numerose violazioni degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza. Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio, ai parenti entro il secondo grado, in possesso di tali strumenti finanziari.

Gli indennizzi spettano anche ai loro successori mortis causa o al coniuge, al convivente more uxorio o di fatto, ai parenti entro il secondo grado, che sono succeduti nel possesso dei predetti strumenti finanziari in forza di trasferimento a titolo particolare per atto tra vivi.

Sono esclusi dalle prestazioni del Fir, tra gli altri, gli strumenti finanziari in possesso di soggetti diversi dai precedenti (fra cui controparti qualificate e clienti professionali) alla data della messa in liquidazione della banca, quelli acquistati e in possesso di soggetti che abbiano avuto, al primo gennaio 2017, nelle banche o loro controllate incarichi quali componente del cda o degli organi di controllo, membro del collegio sindacale, consigliere delegato, direttore e vice direttore generale, nonché parenti ed affini di primo e secondo grado.

 

Modalità di accesso

Viene costituita presso il Ministero una commissione tecnica indipendente per la valutazione delle domande, le cui attività di supporto sono affidate alla Consap (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), che svolge l’attività di segreteria tecnica. Gli aventi diritto possono presentare la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, a tale commissione entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data indicata da apposito decreto.

Gli aventi diritto possono presentare alla commissione preposta la domanda di indennizzo, completa di documentazione attestante i requisiti previsti, dalla data del 22 agosto 2019 alla data del 18 giugno 2020.

L’istanza indica, tra le altre cose, i dati personali dell’avente diritto, i dati relativi agli strumenti finanziari oggetto della richiesta, la banca che ha emesso tali strumenti, i dati necessari per il pagamento tramite bonifico bancario o postale. Fra gli allegati, possono essere presentati anche i documenti utili ai fini dell’accertamento delle violazioni massive del Testo unico della finanza che hanno causato il danno ingiusto.

 

Per saperne di più consultare il focus pubblicato sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze

Il Fondo indennizzo risparmiatori (Fir): chi ne beneficia e modalità di accesso

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