Introduzione sezione Nota esplicativa sulla normativa degli enti territoriali
Nota esplicativa sulla normativa degli enti territoriali
Il regolamento comunitario, recante “l’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi”, stabilisce che i singoli stati membri debbano notificare periodicamente alla Commissione europea i dati di controllo relativi a tale procedura. Presupposto della notifica è la conoscenza in tempo reale di tutte le operazioni di indebitamento effettuate dalle pubbliche amministrazioni, così come individuate dal sistema europeo dei conti nazionali e regionali.
A tale proposito, si riportano i principali provvedimenti normativi vigenti raggruppati secondo le aree tematiche a cui si riferiscono, inerenti la materia del monitoraggio del debito pubblico.
OPERAZIONI DI INDEBITAMENTO E OPERAZIONI IN DERIVATI PER LA COPERTURA DEL DEBITO
- d.m. 5 luglio 1996, n. 420, "Regolamento recante norme per l’emissione di titoli obbligazionari da parte degli enti locali", art. 2, commi 1 e 2, attuativo dell'art. 35 della l. 23 dicembre 1994, n. 724 (Finanziaria 1995);
- l. 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002), art. 41, comma 2, dove viene prevista la possibilità di convertire i mutui, contratti successivamente al 31 dicembre 1996, mediante rinegoziazione o collocamento di titoli obbligazionari;
- d.m. 1° dicembre 2003, n. 389, recante “Regolamento concernente l’accesso al mercato dei capitali degli enti locali e dei loro consorzi, ai sensi dell’art. 41 della L. 28 dicembre 2001, n. 448;
- circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2004, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 3 giugno 2004, n. 128, esplicativa del d.m. 1° dicembre 2003, n. 389;
- l. 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), art. 3, commi da 16 a 21ter, che elencano le operazioni costituenti indebitamento, tra le quali si segnala in particolare il premio incassato al momento del perfezionamento di operazioni derivate previsto al comma 17, così come integrato dall' art. 62, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;
- l. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), art. 1, commi dal 736 al 739, dove viene prevista, tra l’altro, la comunicazione ex ante al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle operazioni in strumenti derivati ai fini dell’efficacia del contratto;
- circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 31 gennaio 2007, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 5 febbraio 2007, n. 29, esplicativa della L. 27 dicembre 2006, n. 296;
- circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 22 giugno 2007, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 2 luglio 2007, n. 151, recante la non applicabilità delle delegazioni di pagamento, disciplinate dall'art. 206 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), alle operazioni in derivati concluse da enti territoriali;
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 62, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sostituito dall'art. 3 della L. 22 dicembre 2008, n. 203 (Finanziaria 2009) e successivamente modificato dall’ art. 1, comma 572, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), recante il contenimento dell’uso da parte degli enti locali e territoriali degli strumenti derivati.
- d.l. 24 aprile 2014, n.66, art. 45 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,n. 89, concernente “misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” che prevede, a determinate condizioni, la ristrutturazione delle operazioni di debito delle Regioni.
- decreto 10 luglio 2014 (g.u. n.160 del 12-7-2014) che individua le operazioni di indebitamento delle regioni ammesse alla ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 45, comma 10,del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE
- l. 23 dicembre 1999, n. 488 (Finanziaria 2000), art. 48, recante “Operazioni in Titoli di Stato sul mercato secondario e gestione della liquidità”, dove al comma 2 viene affidata al Ministero del Tesoro l’autorizzazione ad interventi di gestione delle disponibilità liquide degli enti della pubblica amministrazione;
- d.m. 1° dicembre 2003, n. 389, art. 1, commi 1, 2 e 3, che disciplinano le comunicazioni al Ministero dell’Economia e delle Finanze delle operazioni di indebitamento e di quelle in derivati da parte degli enti territoriali e delle Regioni e ne coordinano l’accesso ai mercati;
- circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 maggio 2004, pubblicata sulla gazzetta ufficiale del 3 giugno 2004, n. 128, esplicativa del d.m. 1° dicembre 2003, n. 389;
- decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, art. 62, che, al comma 7, prevede l’obbligo per il Ministero dell’Economia e delle Finanze di trasmettere mensilmente alla Corte dei Conti copia della documentazione ricevuta relativa alle operazioni in derivati.
TASSI MASSIMI APPLICABILI ALLE OPERAZIONI DI MUTUO
- d.l. 2 MARZO 1989, n. 66, art. 22, comma 2, convertito in legge, con modificazioni, con l'art. 1, primo comma, l. 24 aprile 1989, n. 144, recante “Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale”. Prevede che il Ministro del tesoro, con proprio decreto, determini periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento.
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), art. 1 comma 268 , ha modificato il comma 2 dell’articolo 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, attribuendo al Capo della Direzione del Debito pubblico il compito di stabilire le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli Enti locali con determinazione da pubblicare nel sito internet del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro.