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Prescrizione degli interessi e del capitale dei titoli di Stato e dei Buoni Postali

La prescrizione dei Titoli di Stato

La dematerializzazione dei Titoli di Stato, avvenuta di pari passo all’introduzione dell’euro nel nostro paese(19991), ha permesso di superare le problematiche insite nella materialità dei Titoli di Stato come, tra le altre, il compimento del termine prescrizionale. Oggi i pagamenti avvengono automaticamente tramite accredito bancario o postale ed il risparmiatore non ha più l’incombenza di presentare il titolo o le cedole per poterli incassare.

 

La vigente normativa in materia di prescrizione dei Titoli di Stato (art. 21 del testo unico del debito pubblico; d.p.r. 30 dicembre 2003, n.398), che interessa quindi principalmente la residua circolazione di titoli non dematerializzati (cartacei), prevede che il capitale rappresentato dai Titoli di Stato è prescritto se non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilità/scadenza e che le rate degli interessi sono prescritte se non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza. Non hanno rilievo nel computo dei termini, pertanto, le date di successivi eventi quali, come spesso accade, rinvenimenti casuali dei titoli stessi. In nessun caso, comunque, i Titoli di Stato possono maturare interessi o rivalutazioni monetarie dopo la data prevista per il loro rimborso.

 

La più antica disciplina (19102) della prescrizione dei Titoli di Stato contemplava termini differenti per il suo compimento, ossia trenta anni per il capitale e cinque anni per le rate degli interessi. La disciplina successiva (19573) ha ridotto il termine trentennale in decennale (ventennale per i titoli nominativi annotati di vincoli) per il capitale, lasciando inalterato quello quinquennale relativo alle rate degli interessi, per approdare alla vigente formulazione (dal 19934 per i titoli al portatore e dal 19985 per i titoli nominativi) che individua in cinque anni il periodo di compimento della prescrizione (sia del capitale che delle rate degli interessi). Tutta la disciplina, quella passata e quella vigente, rimane ferma sul termine di decorrenza della stessa prescrizione, individuandolo nella data di rimborsabilità/scadenza del capitale e delle rate di interesse.

 

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La prescrizione dei buoni postali fruttiferi trasferiti allo Stato

I Buoni Postali fruttiferi, emessi dal 18 novembre 1953 al 13 aprile 2001, trasferiti allo Stato ai sensi del d.m. 5 dicembre 2003 (attuativo della legge 24 novembre 2003 n. 269 che ha trasformato Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni), si prescrivono decorsi 10 anni dalla data di scadenza ai sensi del primo comma, dell’art. 8 del d.m. 19 dicembre 2000.

 

Le cause interruttive e/o sospensive della prescrizione sono quelle espressamente elencate negli articoli 2941 e seguenti del codice civile.
I buoni non maturano interessi o rivalutazioni monetarie dopo la data prevista per il loro rimborso.

 

1 d.lgs. 24 giugno 1998, n.213

2 r.d. 17 luglio 1910, n.536

3 l. 12 agosto 1957, n.752 e successivo D.P.R. 14 febbraio 1963, n.1343

4 l. 12 agosto 1993, n.313

5 l. 27 dicembre 1997, n. 449

 

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