Introduzione sezione Consultazione pubblica per il recepimento della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché per l’adeguamento delle disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

Consultazione pubblica per il recepimento della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché per l’adeguamento delle disposizioni interne al Regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta

La consultazione pubblica riguarda nello specifico le disposizioni:

  • per il recepimento della direttiva 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE;
  • per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta.

I competenti uffici del Dipartimento del Tesoro, ai fini della predisposizione dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2015/2366/UE e di adeguamento della normativa interna al Regolamento (UE) n. 751/2015, hanno predisposto, in collaborazione con gli uffici delle Autorità di vigilanza competenti, un documento di consultazione contenente le modifiche da apportare al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB), al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (c.d. PSD 1), nonché al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 135, di attuazione dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità. Tale documento (sia in modalità Rev. che Clean), che rappresenta un testo in relazione al quale sono ancora in corso approfondimenti tecnici, costituirà la base dello schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE )2015/2366 (PSD2) e di attuazione del regolamento (UE) n. 751/2015.

La delega legislativa al Governo contenuta negli artt. 11 e 12 della legge di delegazione europea 2015 (legge 12 agosto 2016, n. 170) per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/2366/UE (PSD 2) e per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 751/2015 (IFR) deve essere esercitata entro il termine del 16 settembre 2017. Il termine di recepimento della direttiva (UE) 2015/2366/UE è fissato al 13 gennaio 2018.

Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 31 luglio 2017.

Le osservazioni possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail:
dt.direzione4.ufficio6@tesoro.it

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Alessandra Courrier, dirigente reggente dell’Ufficio VI della Direzione IV del Dipartimento del Tesoro

e-mail: alessandra.courrier@mef.gov.it

Prof. Simone Mezzacapo, membro del Consiglio degli esperti del Ministero dell’economia e delle finanze (Dipartimento del Tesoro)

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

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