Introduzione sezione Consultazione pubblica concernente due schemi di regolamento afferenti i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, previsti, rispettivamente, dal Testo unico bancario e dal Testo unico della finanza

Consultazione pubblica concernente due schemi di regolamento afferenti i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, previsti, rispettivamente, dal Testo unico bancario e dal Testo unico della finanza

Con la presente iniziativa vengono posti in consultazione due schemi di regolamento afferenti i requisiti di onorabilità e i criteri di competenza e correttezza dei partecipanti al capitale degli enti creditizi e delle imprese di investimento, previsti, rispettivamente dal decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, (di seguito Testo unico bancario o t.u.b.) e dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito Testo unico della finanza o t.u.f.).

 

1. requisiti e criteri per banche, intermediari finanziari, confidi minori, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento

L’articolo 25 del t.u.b., come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72, di recepimento della direttiva 2013/36/UE in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi e imprese di investimento, prescrive che i titolari delle partecipazioni al capitale delle banche indicati all’articolo 19 t.u.b. debbano possedere requisiti di onorabilità e soddisfare criteri di competenza e correttezza in modo da garantire la sana e prudente gestione della banca. Lo stesso articolo demanda inoltre al Ministro dell'economia e delle finanze la potestà di emanare un apposito decreto, sentita la Banca d'Italia, al fine di individuare a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della banca che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

 

Tale disciplina si applica altresì agli intermediari finanziari, ai confidi minori, agli istituti di moneta elettronica e agli istituti di pagamento in virtù dei rinvii contenuti agli articoli 110, comma 1-ter; 112, comma 2; 114-quinquies.3, comma 1-ter, 114-undecies, comma 1-ter t.u.b.

 

Ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72, fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 25 t.u.b, come modificato dal medesimo decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 25 t.u.b. nella versione precedente a tali modifiche e la relativa disciplina attuativa, recata dal D.M. 18 marzo 1998, n. 144.

 

Lo schema di regolamento che viene posto in consultazione dà attuazione alla disciplina summenzionata, introducendo profili del tutto nuovi rispetto al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, come i criteri di correttezza (che si aggiungono all’onorabilità) e di competenza. È inoltre prevista una modifica al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 recante “disciplina del microcredito” al fine di estendere anche per dette imprese l’applicazione dei requisiti di onorabilità per i partecipanti al capitale. Per gli intermediari non bancari il decreto prevede, in linea con le specifiche disposizioni del Testo unico bancario, regole differenziate in applicazione del principio di proporzionalità. Nel complesso la bozza di regolamento rafforza significativamente gli standard di idoneità dei partecipanti, elevando i requisiti già previsti dalla disciplina vigente ed introducendo nuovi criteri. Ciò altresì al fine di allineare la disciplina italiana agli orientamenti congiunti dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali.

 

2.Requisiti e criteri per SIM, SGR, SICAV e SICAF

Similmente, l’articolo 14 del t.u.f., come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72, di recepimento della direttiva 2013/36/UE in materia di vigilanza degli enti creditizi e imprese di investimento, prescrive che i titolari delle partecipazioni al capitale delle SIM, delle SGR, delle SICAV e delle SICAF indicati all’articolo 15 t.u.f. debbano possedere requisiti di onorabilità e soddisfano criteri di competenza e correttezza in modo da garantire  la  sana e prudente gestione della società partecipata. Lo stesso articolo demanda inoltre al Ministro dell'economia e delle finanze la potestà di emanare un apposito decreto, sentita la Banca d'Italia e la Consob, al fine di individuare a) i requisiti di onorabilità; b) i criteri di competenza, graduati in relazione all'influenza sulla gestione della società che il titolare della partecipazione può esercitare; c) i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari del titolare della partecipazione, alle condotte tenute nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, a provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché' a ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza del titolare della partecipazione.

 

Tale disciplina si applica altresì alle società di investimento semplice in virtù del rinvio contenuto all’articolo 35-undecies t.u.f.

 

Ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 2015 n. 72, fino all'entrata in vigore della disciplina attuativa emanata ai sensi dell'articolo 14 t.u.f, come modificato dal medesimo decreto legislativo, continua ad applicarsi l'articolo 14 t.u.f. nella versione precedente a tali modifiche e la relativa disciplina attuativa, recata dal D.M. 18 marzo 1998, n. 469.

 

Parimenti, lo schema di regolamento che viene posto in consultazione dà attuazione alla disciplina summenzionata, introducendo profili del tutto nuovi rispetto al D.M. 18 marzo 1998, n. 469, come i criteri di correttezza (che si aggiungono all’onorabilità) e di competenza. Il decreto prevede, in linea con le specifiche disposizioni del Testo unico della finanza, regole differenziate per alcuni tipi di imprese di investimento in applicazione del principio di proporzionalità. Nel complesso la bozza di regolamento rafforza significativamente gli standard di idoneità dei partecipanti, elevando i requisiti già previsti dalla disciplina vigente ed introducendo nuovi criteri. Ciò altresì al fine di allineare la disciplina italiana agli orientamenti congiunti dell’Autorità bancaria europea, dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati e dell’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali.

 

Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 27 maggio 2022.

 

Le osservazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail: dt.direzione5.ufficio2@mef.gov.it; sabrina.monteporzi@mef.gov.it;

 

La consultazione è curata dall'Ufficio II - Direzione V del Dipartimento del Tesoro.

 

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

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