Introduzione sezione Consultazione pubblica per l’attuazione della Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE

Consultazione pubblica per l’attuazione della Direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la Direttiva 2007/14/CE della Commissione, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della Direttiva 2004/109/CE

La Direttiva n. 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 (c.d. Transparency Directive), ha trovato la sua genesi, tra l’altro, nella constatazione che, a livello di Unione europea, occorresse:

- armonizzare alcuni obblighi informativi a carico di emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, nonché la diffusione del loro contenuto presso il pubblico;
- promuovere l’integrazione dei mercati finanziari europei attraverso la facilitazione dell’accesso alle informazioni e il miglioramento della loro qualità;
- introdurre obblighi dettagliati in materia di informazione finanziaria periodica, detenzione di partecipazioni rilevanti ed esercizio dei diritti da parte dei possessori di valori mobiliari.
 

Il 22 ottobre 2013, ad esito del processo legislativo e negoziale che ha coinvolto il Consiglio ed il Parlamento europeo, avente quale base di partenza la proposta presentata dalla Commissione europea, è stata quindi adottata la Direttiva 2013/50/UE, la quale innova la Transparency perseguendo, in particolare, le seguenti finalità:

- chiarire e semplificare la determinazione dello Stato membro d’origine di quegli emittenti provenienti da paesi terzi rispetto all’Unione europea;
- semplificare gli oneri a carico degli emittenti ed assicurare flessibilità nell’adempimento di taluni obblighi, al fine di rendere i mercati regolamentati più attraenti per le imprese di piccole e medie dimensioni;
- delineare un approccio proporzionale, calibrato in ragione delle dimensioni, nella definizione degli adempimenti posti a carico degli emittenti, in modo da gravare al minimo i soggetti piccoli e medi e non disincentivarne l’accesso ai mercati regolamentati;
- incrementare l’efficacia del regime di trasparenza, in particolare in relazione all’informativa sull’assetto proprietario delle società, con una particolare attenzione all’armonizzazione degli obblighi di notifica ed agli strumenti finanziari la cui detenzione produce effetti simili a quelle delle azioni;
- rafforzare i poteri sanzionatori tramite la previsione di misure sufficientemente dissuasive consistenti nell’imposizione di misure e sanzioni pecuniarie, di importo anche elevato, irrogabili sia agli emittenti sia ai membri degli organi di amministrazione, di gestione e di controllo delle persone giuridiche interessate, nonché agli altri soggetti che possano essere passibili di violazioni della legislazione nazionale.

L’adozione della Direttiva 2013/50/UE comporta, di conseguenza, l’obbligo per gli Stati membri di conformarvi le proprie legislazioni entro il termine ultimo del 27 novembre 2015.
 

La legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di delegazione europea 2014), all’articolo 5, ha pertanto delegato il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione della Direttiva 2013/50/UE, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché prevedendone altri consistenti, essenzialmente, nel:

- realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, apportandovi le occorrenti modificazioni, al fine di assicurare un appropriato grado di protezione dell'investitore e della stabilità finanziaria;
- prevedere, ove opportuno, l'innalzamento della soglia minima prevista dal decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), in materia di obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti;
- delegare alla Consob la facoltà di disporre, con proprio regolamento e previa un’adeguata valutazione di impatto ai sensi di quanto disposto dalla Direttiva, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive con una frequenza maggiore rispetto alle relazioni finanziarie annuali e alle relazioni finanziarie semestrali.
 

È stato quindi predisposto un documento, oggi posto in consultazione e redatto in collaborazione con i competenti Uffici tecnici della Consob, recante una tabella di comparazione, con esposizione dei testi a fronte, tra le disposizioni vigenti e quello che sarebbe il loro contenuto per effetto delle modifiche proposte dallo schema di decreto di cui al punto precedente, nonché contenente la disposizione, di natura transitoria, volta a gestire, in questa fase di prima applicazione, ambito e tempi di assolvimento degli obblighi di comunicazione inerenti la scelta dello Stato membro di origine da parte degli emittenti. In ragione del loro livello di dettaglio e per motivi di coordinamento con l’ordinamento attuale, alcune delle disposizioni della Direttiva non trovano diretto riscontro nello schema di decreto legislativo, essendo prevista la loro attuazione tramite il potere regolamentare già attribuito alla Consob.

Tra le innovazioni che i contenuti dello schema di decreto apporterebbero alla vigente legislazione e che questo Dipartimento intende sottoporre alla valutazione dei destinatari e delle parti interessate, al fine di acquisirne commenti, valutazioni e proposte di modifica, si segnalano in particolare:
 

1) la prospettata modifica all’articolo 120 del TUF, che innalzerebbe dal 2 al 3 per cento la soglia di partecipazione al capitale di un emittente dal cui superamento, o discesa, opera l’obbligo di notifica sia verso l’emittente stesso (diverso però da una PMI, categoria a cui si applica invece la soglia del 5 per cento) sia verso la Consob. La Direttiva Transparency, che su questa tematica non è oggetto di modifica da parte della Direttiva 2013/50/UE, dispone che gli obblighi di comunicazione operino, obbligatoriamente, in presenza di una partecipazione minima del 5 per cento, prevedendo altresì successive comunicazioni in caso di raggiungimento di altri valori-soglia multipli di quest’ultimo. Agli Stati membri è però espressamente concesso di prevedere soglie segnaletiche più basse. L’ordinamento nazionale, come emerge da un’analisi comparata con quanto disposto nel resto dell’Unione Europea, risulta essere quello che presenta il valore di prima segnalazione più basso in assoluto, mentre la maggioranza degli Stati membri adotta la soglia ordinaria del 5 per cento. L’innalzamento di tale valore, ipotizzato quindi anche sulla base di quelle che sono le esperienze di altri Stati membri, in particolare quelli che per caratteristiche possono considerarsi quali idonei riferimenti comparativi per l’Italia, contempererebbe diverse esigenze, di non facile composizione così brevemente riassumibili:

- garantire adeguata trasparenza al mercato sugli assetti proprietari, la cui compiuta conoscenza è presupposto fondamentale per assicurare che esso effettui una consapevole allocazione delle scelte di investimento che, invece, sarebbero inficiate da fenomeni di opacità informativa;
- consentire un investimento maggiore senza che le proprie strategie siano rivelate agli altri partecipanti al mercato, ovviando alle conseguenze negative di quello che potrebbe definirsi come “effetto emulazione”;
- ridurre l’onere amministrativo sostenuto per adempiere agli obbliga di notifica, configurabili come veri e propri costi di transazione, sostenuti dagli investitori ogni qual volta la loro partecipazione ecceda o scenda al di sotto di tale soglia;

Appare opportuno sottolineare come un eventuale innalzamento della soglia di cui all’articolo 120 del TUF comporterebbe effetti anche per quanto concerne la disciplina delle partecipazioni reciproche ed il connesso esercizio dei diritti di voto di cui all’articolo 121 del TUF;
 

2) l’eliminazione, in linea con quanto previsto dalla Direttiva 2013/50/UE, del resoconto trimestrale di gestione di cui all’articolo 154-ter del TUF, con contestuale attribuzione alla Consob della facoltà di richiedere comunque obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto a quella annuale e semestrale, previo soddisfacimento delle condizioni previste all’articolo 3 dalla stessa Direttiva 2013/50/UE, e consistenti nella realizzazione di una valutazione di impatto atta a verificare che:

- la richiesta di informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comporta un onere finanziario sproporzionato, in particolare per i piccoli e medi emittenti;
- il contenuto delle informazioni è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;

la ratio esplicitamente sottesa a tali condizioni dettate dalla Direttiva consiste negli assunti che la produzione di tali informazioni, in talune circostanze, potrebbe disincentivare strategie di investimento orientate al lungo periodo e che, inoltre, ciò potrebbe costituire un onere ingiustificato a carico dei piccoli e medi emittenti, a fronte del quale non si riscontrerebbero pertanto benefici a favore del mercato e delle scelte di investimento effettuate dagli operatori. L’analisi di impatto dovrà quindi essere finalizzata a verificare, ex ante, l’assenza degli effetti negativi brevemente descritti. Infine si sottolinea che, così come previsto dalla Direttiva, agli Stati membri non è precluso di continuare a richiedere, per altre finalità, ulteriori e più frequenti informazioni agli enti finanziari;
 

3) la modifica della definizione di PMI, contenuta nell’articolo 1, lettera w-quater.1), del TUF, che introdurrebbe nuovi parametri definitori tali da consentire anche a società di recente costituzione l’ammissione alla negoziazione delle proprie azioni, con previsione che sia la Consob, con regolamento, a dettare disposizioni attuative in merito;
 

4) l’eliminazione dell’obbligo, attualmente previsto dall’articolo 114 del TUF, di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle informazioni privilegiate che riguardano direttamente gli emittenti e società da loro controllate. Tale obbligo, oltre a non trovare riscontro nelle esperienze di altri Stati membri, non è previsto dalla Direttiva, e, pertanto, il suo mantenimento costituirebbe caso di gold plating ai sensi dell’articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246, come richiamato, dall’articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
 

5) le modificazioni apportate agli articoli 192-bis, 193 e 195-bis del TUF, che allineerebbero al dettato della Direttiva la disciplina nazionale in materia di provvedimenti sanzionatori e loro pubblicazione. La misura delle sanzioni proposte, con previsione di afflizione delle stesse sia agli esponenti aziendali sia agli emittenti, prevede dei minimi e massimi edittali, oppure una parametrazione di questi ultimi al fatturato o all’ammontare dei profitti ricavati o delle perdite evitate in funzione della violazione commessa.

Il Termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 27 ottobre 2015

Le osservazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail:
dt.direzione4.ufficio4@tesoro.it
nicola.mango@tesoro.it

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:

Gian Paolo Ruggiero
0647613439
gianpaolo.ruggiero@.tesoro.it

Nicola Mango
0647613178
nicola.mango@tesoro.it
 

La consultazione è curata dall’Ufficio IV – Direzione IV del Dipartimento del Tesoro.

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

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