Introduzione sezione Consultazione pubblica concernente le modifiche da apportare al testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF) per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

Consultazione pubblica concernente le modifiche da apportare al testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF) per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129, relativo al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE.

La legge 4 ottobre 2019, n. 117 – Legge di delegazione europea 2018 – pubblicata nella GU n. 245 del 18.10.2019 e in vigore dal 2.11.2019, prevede, all’articolo 9, la delega al Governo per l’adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, di uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1129.

 

Considerato che la materia è ampiamente disciplinata dal TUF in attuazione della direttiva 2003/71/CE, ora abrogata, appare necessario, in primo luogo, effettuare una ricognizione della normativa primaria per abrogare le norme dell’ordinamento nazionale che riguardano aspetti ora disciplinati dal regolamento europeo come, ad esempio, forma e contenuto dei prospetti, nonché effettuare un adeguamento terminologico e definitorio. Occorre, altresì:

 

  1. verificare la piena conformità dell’ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (con particolare focus su quelle segnalate all’articolo 49) e alle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea;
  2. mantenere in capo alla Consob i poteri regolamentari, di vigilanza, di indagine e sanzionatori attualmente previsti nel TUF;
  3. censire tutte le fattispecie sanzionate dall’articolo 38 del regolamento e adeguare i minimi e massimi edittali presenti nel TUF;
  4. rivedere la disciplina sulle esenzioni in applicazione degli articoli 1 e 3 del regolamento;
  5. attribuire alla Consob il potere di esercitare la facoltà prevista dall’articolo 7, paragrafo 7, secondo comma, del regolamento (sostituzione di una sezione della nota di sintesi con il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KID);
  6. aggiornare le disposizioni in tema di whistleblowing.

 

L’art. 9, comma 4, della L. 117/2019, che reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilisce che dalle misure di applicazione del regolamento (UE) 2017/1129 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che la Consob, già competente per materia, svolgerà le attività previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

Inoltre, ai sensi del criterio di delega di cui all’articolo 9, comma 3, lettera a), della L. 117/2019, è possibile adottare le occorrenti modificazioni alla normativa vigente per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti, con l’obiettivo di assicurare l’integrità dei mercati finanziari e un appropriato grado di tutela degli investitori.

 

Si è pertanto provveduto a predisporre, in collaborazione con la Consob, l’unita tabella nella quale sono riportate le proposte di modifica del TUF e le relative motivazioni, al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati.

 

I commenti e i contributi dei soggetti interessati dovranno pervenire entro e non oltre il 10 aprile 2020.

 

Le osservazioni devono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail:

 

dt.direzione4.ufficio3@mef.gov.it

 

claudio.montefiori@mef.gov.it

 

La consultazione è curata dall’Ufficio III – Direzione IV del Dipartimento del Tesoro.

 

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

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