Introduzione sezione Consultazione pubblica concernente l’attuazione dell’articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. “CRD IV”) –

Consultazione pubblica concernente l’attuazione dell’articolo 3 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva 2013/36/UE sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (c.d. “CRD IV”) –

La legge 7 ottobre 2014, n. 154 (Legge di delegazione europea 2013 –secondo semestre) include all’articolo 3 i principi e criteri direttivi per il recepimento della CRD IV.

La direttiva 2013/36/UE e il connesso regolamento 2013/575/UE (c.d. “CRR”), direttamente applicabile, definiscono un assetto organico di regolamentazione e controllo sulle banche e sulle imprese di investimento accogliendo i contenuti del terzo accordo di Basilea sul capitale. Essi mirano, nel complesso, al rafforzamento della disciplina prudenziale e all’accrescimento del livello di armonizzazione delle regole applicabili agli intermediari che operano nel mercato unico europeo.

La delega legislativa sostanzialmente aderisce alla direttiva 2013/36/UE salvaguardando la ripartizione di competenze fra le Autorità di vigilanza interessate, l’ampiezza del ricorso alle fonti secondarie che caratterizza l’impianto normativo in materia di intermediari finanziari e il coordinamento con il complesso delle norme di diritto societario vigenti.

La delega legislativa è invece più ampia del disposto normativo comunitario con riguardo alla materia sanzionatoria, al fine di garantire che il sistema sanzionatorio in maniera finanziaria sia coerente e organico, evitando che gli stessi soggetti – o violazioni tra loro omogenee – siano assoggettati a regimi e procedure diverse a seconda dell’autorità (Banca d’Italia o Consob) competente ad irrogare la sanzione.

Il legislatore delegato è chiamato altresì ad apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione dell’articolo 3.

Si sottopone a consultazione pubblica il documento allegato in cui sono evidenziate le modificazioni che, in attuazione della delega legislativa, verrebbero apportate al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al fine di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 1° gennaio 2014 e la delega deve essere esercitata entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge 154/2014 (12 novembre 2014). Pertanto il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 15 gennaio 2015.

Le osservazioni possono essere inviate al seguente indirizzo e-mail:
dt.direzione4.ufficio2@tesoro.it

La consultazione è curata dall'Ufficio II - Direzione IV del Dipartimento del Tesoro.

I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.

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