Introduzione sezione Consultazione pubblica sui requisiti e le caratteristiche degli investitori da ammettere alle procedure ristrette di dismissione di beni immobili dello Stato

Consultazione pubblica sui requisiti e le caratteristiche degli investitori da ammettere alle procedure ristrette di dismissione di beni immobili dello Stato

L’articolo 1, comma 270, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”, prevede che: “Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica connessi al programma di valorizzazione e cessione di immobili pubblici di cui all'articolo 1, comma 391, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, anche sollecitando l'interesse di un'ampia platea di investitori, all'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dopo le parole: «trattativa privata» sono inserite le seguenti: «ovvero, per gli anni 2015, 2016 e 2017, mediante procedura ristretta alla quale investitori qualificati, in possesso di requisiti e caratteristiche fissati con decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione alla singola procedura di dismissione, sono invitati a partecipare e, successivamente, a presentare offerte di acquisto nel rispetto delle modalità e dei termini indicati nella lettera di invito”.
In attuazione della citata previsione, il decreto direttoriale in consultazione individua, in generale, i requisiti e le caratteristiche degli investitori qualificati da invitare a partecipare alle procedure ristrette previste dalla medesima disposizione.
In particolare, il decreto in parola si compone di due articoli.
Nell’art. 1 si individuano gli investitori qualificati che possono essere ammessi alle procedure ristrette di vendita di immobili pubblici, ossia:
1. i soggetti iscritti in uno degli albi o elenchi di seguito indicati: imprese di investimento; banche; società di gestione del risparmio; società di investimento a capitale variabile; fondi pensione; imprese di assicurazione; società immobiliari di investimento quotate; fondi sovrani; imprese edili; imprese turistico-alberghiere;
2. i soggetti esteri autorizzati a svolgere, in forza della normativa in vigore nel proprio Paese di origine, le medesime attività svolte dai soggetti di cui al punto precedente;
3. le fondazioni di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.
Nell’art. 2 si individuano i parametri di valutazione nell’individuazione dei soggetti da invitare, tenendo conto delle caratteristiche e dimensioni dell’immobile e del portafoglio di immobili e del valore complessivo dell’operazione, ossia:
1. i requisiti di ordine generale del soggetto di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006, con particolare riferimento alla normativa di cui al decreto legislativo n. 159/2011 e a quella in materia di antiriciclaggio;
2. la capacità economico-finanziaria del soggetto, comprovata da idonee dichiarazioni bancarie.

Le nuove disposizioni saranno applicabili a partire dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il termine per l’invio delle osservazioni è fissato al 12 maggio 2015.

Le osservazioni possono essere inviate ai seguenti indirizzi e-mail:
dt.segreteria.direzione8@tesoro.it

Per eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi a:
Segreteria Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro – 06-47617618

La consultazione è curata dall’Ufficio I – Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro.
I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della e-mail, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati.
 

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